Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2019, n. 11243
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la seguente SENTENZA sul ricorso 26654-2013 proposto da: - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e 2019 difeso dagli avvocati A P, S 9 P e L C;- ricorrente -contro T M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE U. TUPINI 133, presso lo studio dell'avvocato R B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1297/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/11/2012, R.G.N. 321/2011;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 dal Consigliere Dott. R M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato A P;udito l'Avvocato A B. ›- rg26654/2013 INPS T M udiena del 5 marzo 2019 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta da T M per il riconoscimento della pensione di anzianità ricorrendo all'istituto della totalizzazione dei contributi versati al Fondo lavoratori dipendenti (AGO), al Fondo spedizionieri doganali e alla gestione separata, che l'INPS gli aveva negato sul presupposto che i versamenti al Fondo spedizionieri non potessero essere oggetto di totalizzazione poiché il soppresso Fondo spedizionieri erogava solo pensioni già in essere al momento della soppressione o quote che si aggiungevano al trattamento pensionistico. 2. La Corte d'appello di Firenze, rigettando il gravame svolto dall'INPS, ricomprendeva il Fondo spedizionieri doganali tra le forme di assicurazione obbligatoria per le quali l'art. 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006 consente la totalizzazione e riteneva non ostativo che si trattasse di pensione di anzianità o che, per gli iscritti al Fondo, fosse consentito il godimento di una pensione autonoma sul presupposto che a questi ultimi fosse concessa la facoltà di optare per la totalizzazione o per il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo. 3. Propone ricorso l'INPS con un motivo;resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, T M. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 legge n. 230 del 1997 e degli artt. 1, 4 e 7 d.lgs. n. 42 del 2006 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Inps censura la decisione impugnata assumendo che i contributi già versati presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali avrebbero una autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell'età per !a pensione di vecchiaia;deduce altresì che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l'Inps dalla legge n. 230 del 1997, avrebbe natura diversa rispetto alle gestioni dell'a.g.o. e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, rg 26654/2013 R M estensore in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l'unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997, cosicché quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto né di cumulo, né di totalizzazione. 5. L'ente previdenziale lamenta, quindi, che la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente che il d.lgs. n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione o cumulo dei contributi maturati nelle forme assicurative ivi indicate al fine di conseguire un'unica pensione, trovasse applicazione nel caso di specie, quale trattamento più favorevole, nonostante i contributi versati al Fondo spedizionieri dessero diritto ad un autonomo trattamento pensionistico poiché, ai sensi della legge 16 luglio 1997 n. 230, tale contribuzione dava diritto, indipendentemente dal raggiungimento del requisito contributivo stabilito dalla previgente normativa di settore, ad un trattamento autonomo che si aggiunge ad altre eventuali pensioni maturate in altre gestioni previdenziali. 6. La parte ricorrente assume, infine, che la gestione ad esaurimento di cui al Fondo spedizionieri non costituisce forma esonerativa o sostitutiva dell'a.g.o., conseguendone, anche sotto tale profilo, l'inapplicabilità della disciplina di cui al menzionato decreto n. 42 del 2006. 7. Il ricorso, in continuità con i principi più volte espressi in materia da questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass. 18 ottobre 2018, n.26245 e i precedenti ivi richiamati)/è infondato.
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