Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2022, n. 00748

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2022, n. 00748
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00748
Data del deposito : 12 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

motivo e respinto il terzo.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1.La società Equitalia Nord s.p.a ricorre sulla base di cinque motivi avverso la sentenza n. 6322/2014, notificata il 10 dicembre 2014, con la quale la CTR della Lombardia aveva accolto il gravame della contribuente, affermando che nel caso di contratto condizionato, gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, con la conseguenza che l'ipoteca, sebbene originariamente iscritta legittimamente, in pendenza della condizione apposta al contratto di vendita, nei confronti del cedente, tale non era più una volta avveratasi la condizione ed avvenuto il trasferimento immobiliare del cespite. In particolare, la regionale respingeva l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla concessionaria, in quanto la questione controversa concerneva esclusivamente la legittimità o meno della iscrizione ipotecaria, disattendeva altresì l'eccezione relativa alla errata notifica del ricorso in riassunzione presso la parte personalmente anziché presso il procuratore costituito, avendo la notifica raggiunto il suo scopo attraverso la costituzione del contribuente. La contribuente replica con controricorso. La pubblica udienza del 3/11/12021 si teneva in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co.

8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 d.l. 23 luglio 2021 N. 105, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale depositava conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento del primo e del secondo motivo, dovendosi dichiarare, secondo il costante orientamento di codesta SC, la giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla parte della misura cautelare attinente alle pretese di carattere extratributario;
in ordine alla restante parte delle pretese, quelle, cioè di carattere tributario, nonché del quarto motivo, assorbito il quinto.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. La prima censura critica la sentenza d'appello per violazione dell'art. 2 del d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c.;
per avere la CTR escluso la carenza di giurisdizione del giudice adito rispetto alle somme recate da due cartelle estranee ai crediti tributari, assumendo che la giurisdizione sulle controversie relative al fermo ovvero alla iscrizione appartiene al giudice tributario solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione dei tributi.

3.Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per apparenza della motivazione in merito alla dedotta eccezione di difetto di giurisdizione della commissione tributaria con riguardo alle due cartelle concernenti debiti non tributari.

4.La terza doglianza deduce la violazione dell'art. 5 e 17 del d.lgs 546/92 nonché dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 350, n. 3), c.p.c;
per avere il giudicante affermato la legittimità della notifica del ricorso in riassunzione espletata presso la parte personalmente anziché presso il difensore costituito dove era stato eletto domicilio;
deducendo che la tardiva costituzione della contribuente avvenuta solo in data 22 maggio 2012, allorquando risultavano spirati i sessanta giorni per riassumere la causa, non poteva sanare la nullità della procedura notificatoria;
anche perché con la costituzione tardiva, il soggetto che si costituisce decade dalle prerogative processuali riconosciute solo alla costituzione in termini ex art. 22 del d.lgs. n. 546/92. 5. La quarta motivo denuncia violazione degli artt. 1350, 1350, 2644 c.c. in relazione all'art. 360 n.3), c.p.c.;
per avere la Regionale omesso di considerare che l'iscrizione di ipoteca era stata disposta il 9.02.2010 su immobile appartenente ad azienda ceduta con atti del 14-27 settembre 2001 e 11.01.2002 a rogito notaio A. Ciniglia regolarmente trascritto, con apposizione di condizione sospensiva che doveva avverarsi entro il 31.12.2002. I contraenti con atto a rogito Ciniglia del 16.04.2002 convenivano l'avveramento della condizione, ma il rogito notarile non veniva trascritto se non in data 24.05.2011. Nelle more, in data 1.01.2008, la cessionaria di azienda veniva fusa per incorporazione in linea Ambiente s.r.l. In altri termini, il decidente non ha dato il corretto rilievo alla circostanza che l'avveramento della condizione accertata con atto del 15.04.2002 era stata trascritta in epoca successiva alla iscrizione ipotecaria.
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