Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2019, n. 18408

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2019, n. 18408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18408
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente PU SENTENZA sul ricorso 27351-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI 2019 PORTOGHESI, 12;
1734

- ricorrente -

contro

M P, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI

8, presso lo studio dell'avvocato G D V, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNAROSA CIRIATTI, ROBERTO DELLA VALLE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3911/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2014 R.G.N. 10284/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Consigliere Dott. C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANNAROSA CIRIATTI. R. Gen. N. 27351/2014

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Roma P M, nominato esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT) istituito con DPCM del 27 agosto 2007 ed assunto presso il Dipartimento delle Politiche fiscali, agiva nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di ottenere la declaratoria della illegittimità della revoca dell'incarico comunicatagli in data 11/6/2008 con conseguente risarcimento del danno.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Ministero a corrispondere al M a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 157.301,46 pari ai compensi che l'amministrazione avrebbe dovuto corrispondere nel periodo 24/6/2008-28/9/2010. 3. La decisione era solo in parte riformata dalla Corte d'appello di Roma che, decidendo sull'impugnazione principale del Ministero e su quella incidentale del M, rideterminava il risarcimento a quest'ultimo spettante in euro 300.905,45. 4. Riteneva la Corte territoriale che la sola soppressione del SECIT stabilita dall'art. 45 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decorrenza dal 26 giugno 2008, con attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), non giustificasse la disposta revoca anticipata non essendo stato allegato e dimostrato che la situazione del Dipartimento, presso il quale le funzioni erano state trasferite, fosse tale da rende impossibile l'utilizzazione del dipendente.

5. Richiamava la pronuncia della Corte costituzionale n. 160/2013 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei R. Gen. N. 27351/2014 trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla legge di conversione 10 ottobre 2010, n. 163, norma che aveva stabilito: «L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione».

6. Riteneva, in conformità con il decisum del giudice delle leggi, che, pur non essendo imputabile la causa soppressiva all'amministrazione, nondimeno sotto il profilo contrattuale la risoluzione del rapporto non sarebbe potuta conseguire senz'altro a tale evento, se esso non avesse comportato l'impossibilità di ogni proficuo riutilizzo dell'ispettore. Infatti, l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta, di cui all'art. 1463 cod. civ., sarebbe stato applicabile alla descritta fattispecie di cessazione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato solo nel caso in cui l'evento generatore della cessazione avesse reso assolutamente impossibile la prestazione lavorativa.

7. Evidenziava che, nel caso dei contratti a prestazioni corrispettive, fosse infatti da escludere che il factum principis costituisse, di per sé, elemento sufficiente a configurare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, dal momento che ad esso si doveva accompagnare la dimostrazione, da parte del datore di lavoro o del dante causa, dell'impossibilità di continuare a ricevere la prestazione.
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