Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2020, n. 11068

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2020, n. 11068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11068
Data del deposito : 1 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da LA SPINA ANTONINO n. a Riposto il 15/11/1957 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 16/10/2018 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. A M D S;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. E P, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale in data 9/3/2016,che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa e di falso in titolo di credito, condannandolo -in concorso di circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta l'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2, cod.pen.- alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. G L P, deducendo:

2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha pedissequamente condiviso le argomentazioni del primo giudice senza fornire risposta alle censure mosse con l'atto d'appello. In particolare, la sentenza impugnata ha sostenuto che l'imputato non abbia fornito giustificazione del possesso dell'assegno di provenienza delittuosa sebbene il medesimo nel corso dell'esame reso all'udienza del 24/2/2016 abbia riferito di aver ricevuto il titolo dall'amministratore della

DESI

Viaggi srl, della quale era socio, per il pagamento dei lavori di rifacimento della tappezzeria di un pullman, senza ricevere spiegazioni in ordine alla provenienza e senza dubitare della legittimità della stessa, essendo consuetudine girare assegni di clienti per pagare fornitori. La versione difensiva, prosegue la difesa, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Giusa Alfio, il quale ha indicato in Abate Claudio, già dipendente della società, colui il quale aveva consegnato l'assegno a titolo di restituzione di un prestito. Pertanto, in assenza di prova sul dolo la Corte avrebbe dovuto mandare assolto l'imputato poiché anche l'ipotesi di dolo eventuale richiede la presenza di dati di fatto inequivoci che rendano palese la concreta possibilità di una provenienza illecita del bene. La Corte territoriale ha reso sul punto una motivazione insufficiente e contraddittoria, ritenendo erroneamente che il La Spina non avesse fornito alcuna spiegazione circa il possesso del titolo e omettendo conseguentemente la dovuta verifica circa la fondatezza della stessa;
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