Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1989, n. 3537
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Il principio, posto dall'art. 422 cod. nav., nonché dalla convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, secondo il quale, in caso di vizio proprio della merce trasportata a mezzo di nave, opera a favore del vettore una presunzione di fortuito per la perdita od avaria della merce medesima, spettando al titolare del diritto alla riconsegna di fornire la prova della responsabilità del vettore, è recepito anche dalla normativa in materia dello stato della liberia, e, pertanto, deve trovare applicazione quando, in forza dell'operatività della "legge di bandiera", secondo la previsione dell'art. 10 disp. Prel. Cod. nav., il trasporto sia assoggettato a detta normativa.*