Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2003, n. 17976

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Qualora in una controversia tra privati, nella quale non sia parte la pubblica amministrazione, il giudice adito debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse ed, eventualmente, disapplicare provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono su detti profili attengono al merito, non alla giurisdizione, e costituisce altresì questione di merito, non di giurisdizione, stabilire se la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio sia o meno tutelata da una norma che attribuisca alla parte la protezione chiesta al giudice (Nella specie, concernente un giudizio promosso dai condomini di un edificio nei confronti del titolare di un ristorante ubicato in detto stabile, al fine di ottenere la cessazione dell'immissione di fumi ed il risarcimento dei danni, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stato eccepito il difetto di giurisdizione del g.o., in virtù dell'asserita esistenza di un interesse pubblico e della mancanza di norme a tutela della situazione giuridica fatta valere in giudizio dai condomini).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2003, n. 17976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17976
Data del deposito : 25 novembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di Sezione -
Dott. R E - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. B M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI

35, presso lo studio dell'avvocato V B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE D'IPPOLITO, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
FONZI MARIA TERESA IN PROPRIO E QUALE EREDE DI GIOVAMBATTISTA FONZI, CLAUDIO ADORNO, ROSSONI LUCIA, CARMELA CECCARELLI, EGIDIO GUARNACCI, LUISA ROSSONI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI GIOVAMBATTISTA FONZI, FONZI ANTONIO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI ADRIANA FRAIOLI, MARIA FONZI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI ADRIANA FRAIOLI, RENZO MERCURI, MARIA ADELE VALENTINI, WANDA SICARDI, PASQUALE RICCIUTI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI RICCIUTI FRANCESCO PAOLO, MARIO GIANNUZZI, ANTONIO COSPITO, GIAN PAOLO VITALE, FRANCA UCCELLATORE, FRANCESCA DI CESARE, ROMANO SATTA IN PROPRIO E QUALE EREDE DI MARIA GHISMA, CRISTINA PALMA, BRUNO BOVE, GIUSEPPINA FERRANTI, MARCO MARIA OLIVETTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

BORSI

3, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VALERIO DE VITO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrenti -


e contro
BALDUCCI SILVANA, LOPANE GARIBALDI, PALMA CLAUDIA, PALMA LAURA, CALÌ LEONARDO, VENDITTI VINCENZO, PANEGROSSI LUCIANO NELLA QUALITÀ Di EREDE DI PANEGROSSI MARIA ANTONIETTA, PANEGROSSI SILVANA NELLA QUALITÀ DI EREDE DI PANEGROSSI MARIA ANTONIETTA, TACCHI VENTURI MARIANGELA, FONZI FRANCESCO IN PROPRIO E NQ EREDE DI FONZI GIOVAMBATTISTA, AREZZO FELICE M., MANZETTI DINA IN PROPRIO E QUALE EREDE DI CENCI ERMINIA, MANZETTI EMANUELA NELLA QUALITÀ DI EREDE DI CENCI ERMINIA;



- intimati -


avverso la sent. n. 2769/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30 agosto 2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;

uditi gli avvocati Giuseppe D'IPPOLITO, Paolo Valerio DE VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE

Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1994 Adriana Fraiese ed altre 34 persone, quali condomini dello stabile di Via Zara n. 13, Roma, convenivano innanzi al Tribunale di Roma A B, titolare di attività di ristorante esercitata nel sottostante locale dello stabile già adibito ad autorimessa, chiedendo che al convenuto fosse inibita la prosecuzione dell'attività sopra citata, stante l'intollerabile livello delle emissioni di fumi e rumori, ovvero che gli fosse imposto di adottare le necessarie misure per impedire il propagarsi di fumi e rumori, e che gli fosse inibito l'uso della terrazza per attività di ristorazione.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza parziale n. 12886/98 del 11 giugno 1998, depositata in data 6 luglio 1998, interdiceva ad A B l'attività di ristorazione all'aperto sulla terrazza del locale, e lo condannava al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno degli attori quantificati in L.

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