Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/05/2023, n. 15403
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5972‒2021 R.G. proposto da: KRI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, R L, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso , dall’avv. P B, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Tirso, n. 26, è elettivamente domiciliata;-ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1766 / 0 7 / 20 20 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 05/08/2020;Oggetto: Tributi ‒ accise ‒ omessa comunicazione avviso trattazione dinanzi al giudice d’appello udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2023 dal Consigliere relatore dott.L L;Rilevato che: 1. LA KRI s.p.a., già Shell Italia s.p.a., quale fornitrice di carburanti per auto di servizio delle rappresentanze diplomatiche, delle ambasciate, dei consolati e delle altre organizzazioni internazionali, in esenzione di accisa, ex art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), ed effettuata attraverso carta di pagamento elettronica emesse dalla Forax s.r.l. e da utilizzarsi esclusivamente nel circuito EuroShell, impugnava i provvedimenti di diniego di rimborso delle accise emessi dall’Agenzia delle dogane con riferimento al periodo gennaio 2014 ‒ giugno 2015 per la mancata integrazione documentale richiesta alla società contribuente dall’amministrazione finanziaria. 2. La CTP di Milano, riuniti i ricorsi separatamente proposti dalla società contribuente, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla fornitura effettuata in favore della Commonwealth War Graves Commission in relazione al quale l’amministrazione finanziaria aveva emesso provvedimento di autotutela, respingeva per il resto i ricorsi.
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