Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/1999, n. 4977
Sentenza
22 maggio 1999
Sentenza
22 maggio 1999
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Massime • 1
In tema di arbitrato, non vale a trasformare l'arbitrato da irrituale in rituale il fatto che il lodo sia stato sottoscritto non solo dal terzo arbitro, nominato dai tecnici delle parti, come richiesto dalla clausola compromissoria, ma anche da detti tecnici, atteso che la loro sottoscrizione non può rilevare al fine di stabilire la natura dell'arbitrato, essendo questa ricollegabile soltanto alla volontà delle parti, alle quali solo compete di stabilire se affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella propria del giudice ovvero conferire loro un mandato a definire la controversia sul piano negoziale, con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI AZZOLINI &
C Srl già IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI AZZOLINI &
C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NA LO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 269, presso l'avvocato A. CHIOZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO VISONÀ, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 90/97 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 03/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Visonà, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8 gennaio 1982 RO NC conveniva davanti al Tribunale di Rovereto la s.r.l. Impresa di costruzioni F.LI LI per l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del preliminare di vendita di un immobile, stipulato con detta impresa ai fini della intavolazione del relativo diritto di proprietà, nonché per ottenere il risarcimento dei danni per gravi difetti della costruzione.
La controversia si concludeva con un verbale di conciliazione in ordine alla prima domanda, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà in capo al RO, mentre per la domanda risarcitoria ogni decisione veniva demandata ad un collegio arbitrale, in conformità a quanto pattuito tra le parti con il preliminare di vendita.
Nel corso del procedimento arbitrale le parti esoneravano gli arbitri dal pronunciarsi con formalità di procedimento e conferivano ai medesimi mandato di definire la controversia quali amichevoli compositori con l'onere di trasfondere la decisione assunta in un foglio da loro sottoscritto in bianco.
Con atto del 14 giugno 1983 gli arbitri stabilivano che il prezzo di vendita dell'immobile doveva essere ridotto di L.
7.000.000 a causa dei vizi e difetti riscontrati e tale decisione veniva accettata ed eseguita dalle parti.
Nonostante ciò, il RO, con atto di citazione notificato il giorno 11 luglio 1986, iniziava un'altra causa davanti al Tribunale di Rovereto nei confronti dell'impresa LI ai sensi dell'art.1669 c.c., per difetti strutturali successivamente scoperti e tali da
compromettere la stabilità dell'edificio, chiedendo a titolo di risarcimento danni la somma di L. 81.853.494.
Il Tribunale, con sentenza n. 43/91, dichiarava improponibile la domanda, in considerazione della clausola compromissoria inserita nel preliminare di vendita in data 8 gennaio 1980, qualificando come irrituale la forma di arbitrato prescelta dalle parti. In data 30 giugno 1994 veniva emesso un lodo da un collegio arbitrale, con cui veniva stabilito che la impresa LI avrebbe dovuto versare alla controparte la somma di L. 83.123.431 per tutte le spese sostenute per consolidare l'immobile in questione e la somma di L. 30.456.015 per il mancato, uso dello stesso per il periodo di quattro anni.
La decisione arbitrale veniva impugnata dall'impresa LI dinanzi alla Corte d'appello di Trento, con atto di citazione notificato il 27-29.8.1994.
Detta impresa deduceva che il lodo emesso a seguito di arbitrato irrituale era nullo:
a) perché la clausola, contenuta nel contratto preliminare di vendita del 1980, prevedeva un arbitrato rituale;
b) per il mancato inserimento della indicazione prevista dall'art.823, n. 3, c.p.c, nel testo modificato dalla l.
5.1.1994 n. 25;
c) per mancata assegnazione dei termini a difesa;
d) per contrasto con il lodo arbitrale del 14 giugno