Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/08/2018, n. 37469

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/08/2018, n. 37469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37469
Data del deposito : 2 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLARI ANTONELLO nato il 29/07/1972 a MESSINA avverso la sentenza del 16/12/201E> della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere M V;
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con sentenza emessa il 24 luglio 2012 il Tribunale di Grosseto dichiarò A V responsabile della commissione, in Capalbio, il 24 giugno 2009, del delitto di falsificazione materiale della targa della propria autovettura (artt. 477, 482, 489 cod. pen.) mediante alterazione dell'ultimo carattere alfanumerico (C) di tale targa che, con del nastro adesivo di colore nero, venne trasformata in altro carattere alfanumerico (0) e, previa concessione di circostanze attenuanti generiche, lo condannò alla pena di tre mesi di reclusione, disponendo che la relativa esecuzione venisse condizionalmente sospesa;
che con sentenza emessa il 27 marzo 2015 la Corte di appello di Firenze assolse l'imputato da tale accusa perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avendo ritenuto che l'alterazione della targa non fosse permanente, bensì di immediata modificabilità;
che, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, questa Corte, con sentenza del 9 febbraio 2016, annullò la sentenza assolutoria, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello di Firenze, per nuovo giudizio che si conformasse al principio di diritto secondo cui nel comportamento di chi modifica la targa della propria autovettura travisandone in modo durevole il relativo numero di identificazione mediante trasformazione, per effetto di applicazione di nastro adesivo di colore nero determinante la modificazione dell'ultimo carattere alfanumerico della targa è ravvisabile il delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative;
non anche l'illecito amministrativo previsto dall'art. 110, comma 12, cod. strada.;
che con sentenza resa il 16 dicembre 2016 a definizione del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Firenze confermò la sentenza appellata dall'imputato;
e ciò, dopo avere accertato che il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) di reato commesso il 24 giugno 2009 non era ancora decorso il 16 dicembre 2016;
che, in risposta al primo motivo di appello, relativo alle modalità di accertamento del fatto (negato dall'imputato), con particolare riferimento all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rispettivamente rese dai testimoni Valentini e Moroni (agenti della polizia di Stato che, a bordo dell'automobile di servizio, inseguirono per diversi minuti,:ìns l'automobile alla cui guida vi era l'imputato, arrestarono la marcia della loro vettura dopo che il ricorrente bruscamente arrestò la marcia della sua, videro che il ricorrente con rapidità si avvicinò alla parte posteriore della propria automobile per poi rientrare, con altrettanta rapidità, all'interno dell'abitacolo) ed a talune divergenze nei contenuti delle rispettive narrazioni, la sentenza impugnata afferma che, in effetti, il giorno 24 giugno 2009 l'imputato ebbe ad alterare, con le modalità sopra descritte, la targa della propria automobile (verosimilmente per non incorrere in violazioni dei limiti di velocità rilevabili con apparecchi di controllo) per poi rimuovere rapidamente il pezzo di nastro adesivo nero mentre gli agenti di polizia stavano avvicinandosi alla parte anteriore del veicolo medesimo;
che per la cassazione di tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Patrizia Fabiani) contenente un motivo di ricorso denunciante manifesta illogicità della motivazione per contrasto con gli atti del processo, con particolare riferimento ad errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ingiustificata obliterazione degli elementi di inattendibilità delle dichiarazioni rispettivamente rese dai sopra indicati testimoni, inesatta ricostruzione dei fatti;
che il ricorso è inammissibile in quanto con esso si prospetta una diversa valutazione, dalla legge riservata al giudice di merito, dei contenuti delle dichiarazioni rispettivamente rese dai testimoni escussi;
e ciò dopo che la motivazione della sentenza impugnata si è data carico di spiegare, in risposta specifica al motivo di appello, le ragioni della non rilevanza, in funzione della ricostruzione del fatto, di talune discordanze riscontrabili nella narrazione dei fatti da parte dei due testimoni;
che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio (artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.) l'estinzione del reato per prescrizione verificatasi dopo l'emissione della sentenza in questa sede impugnata (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266);
che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro duemila, da versare alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
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