Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/08/2022, n. 24971

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In tema di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, il complesso delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e relativo contenzioso è svolto dall'Agenzia delle Entrate, mentre la provincia interessata, pur deputata per legge all'accertamento delle violazioni, resta beneficiaria finale del relativo gettito, salvo l'intervento di una diversa convenzione non onerosa che attribuisca a quest'ultima l'espletamento delle predette attività; ne deriva che l'errore del contribuente nell'indicazione della provincia destinataria dell'imposta dovuta non genera un pregiudizio per l'erario sul piano dell'adempimento tributario, essendone al più vulnerata la provincia deprivata del gettito corrispondente, e pertanto lo stesso contribuente non può essere destinatario di altra pretesa per il medesimo titolo, producendosi altrimenti un'inutile duplicazione di imposta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/08/2022, n. 24971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24971
Data del deposito : 19 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

24971 /22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI ALTRI Dott. LUCIO LUCIOTTI Presidente - Dott. M E L TRRE - Consigliere - -Rel. Consigliere - Ud. 07/06/2022 - CC Dott. A MI Con 24971 MARIA GIULIA PUTATURO R.G.N. 30502/2020 Dott. - Consigliere - DONATI VISCIDO DI NOCERA Rep. Dott. LENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30502-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale UNIPOL rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA CASTALDI, NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO;
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- controricorrente -

avverso la sentenza n. 605/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 30502 sez. MT ud. 07-06-2022 -2- Premesso che:

1.per l'anno 2014, la Unipolsai Assicurazione spa versava imposte sulle assicurazioni per responsabilità da circolazione autoveicoli (ex I. 29 ottobre 1961, n. 1216) destinate alle province in misura errata per difetto rispetto ad alcune province e per eccesso ad altre (il tutto come specificato in atti). In totale la somma versata era quella dovuta;

2.l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione con cui pretendeva dalla società il pagamento delle somme dovute a ciascuna delle province a cui la società aveva versato meno del dovuto;

3.la società impugnava l'avviso davanti alla CTP di Milano. La CTP accoglieva il ricorso. La decisione è stata confermata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe sul motivo che “l'errore commesso nella compilazione della dichiarazione, con l'attribuzione di maggiori imposte ad alcune province a danno di altre non ha determinato alcuna carenza di versamento globale dell'imposta poiché quest'ultimo risulta complessivamente corretto, permettendo all'erario il computo delle necessarie correzioni contabili con compensazione tra le varie province";

4.l'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.4, comma 2, del d.l.16/2012 convertito con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dell'art. 17 comma 4 della d.lgs. 68/2011;

5.la Unipolsai Assicurazioni spa resiste con controricorso;

6. la Unipolsai Assicurazioni ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui ha richiamato l'ordinanza di questa Corte n.14786/2020, a sé favorevole, su questione identica a quella che occupa;

considerato che:

1. il ricorso è infondato.

1.2. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione sollevata dal Agenzia con le ordinanze n.14786/2020 (segnalata dalla controricorrente) e n.14940 e 14939 del 2022. Il Collegio, disattesa la proposta formulata ex art. 380 bis c.p.c., aderisce a tali precedenti.

1.3. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stata istituita dall'art.

1-bis della Legge 29 3 ottobre 1961 n. 1216. Per le denunce ed i versamenti, l'art. 9 della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 ha stabilito che gli assicuratori debbano versare all'ufficio del registro (ora all'Agenzia delle Entrate) l'imposta dovuta su premi ed accessori incassati in ciascun anno solare (con l'eccezione di quelli relativi al mese di novembre, che vengono versati entro il 20 dicembre successivo) (comma 1) e debbano presentare entro il 31 maggio di ciascun anno solare la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e degli accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto (comma 2), sulla cui base l'ufficio del registro (ora l'Agenzia delle Entrate) procede entro il 15 giugno di ogni anno alla liquidazione definitiva con lo scomputo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno precedente, in modo che il risultante ammontare del debito residuo o l'eccedenza di imposta sia computato (rispettivamente, a decremento o ad incremento) nel primo versamento mensile successivo quello della comunicazione della liquidazione stessa (comma 4). L'art. 60, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 (portante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") ha previsto la devoluzione alle Province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel rispetto delle singole autonomie speciali. L'art. 5 del D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 (portante "Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446") ha poi stabilito che le disposizioni in esso contenute si applichino esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito d'imposta per le autonomie speciali, fino a che queste ultime non intervengano ad attuare l'art. 60, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446. In seguito, l'art. 17, commi 1 e 5, del D.L.vo 6 maggio 2011 n. 68 ha stabilito che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla

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