Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2019, n. 02866

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2019, n. 02866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02866
Data del deposito : 22 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M F, nato a Napoli il 20/12/1975 avverso l'ordinanza del 31/07/2018 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31 luglio 2018, il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio disposto con sent. della Sez. 4 di questa Corte n. 29106/2018, ha respinto l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere - disposta in ordine al reato di cui all'art. 73 T.U. stup - a seguito di reiterate trasgressioni al regime cautelare imposto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 274, 276, 299 e 627, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, innanzitutto per aver la stessa violato il principio affermato nella sentenza rescindente, con cui era stata censurata ogni forma di automatismo sanzionatorio rispetto all'aggravamento della misura cautelare conseguente alla violazione delle prescrizioni imposte, ove svincolato da un concreto aggravamento delle esigenze cautelari. In secondo luogo, con riguardo a tale ultimo aspetto, si lamenta che il giudizio del tribunale era stato indebitamente condizionato da un erroneo presupposto di fatto, vale a dire che il ricorrente si trovasse ristretto anche in relazione all'addebito di cui al capo E) della rubrica (vale a dire il tentativo di importazione di 15 Kg. di cocaina), mentre in sede di riesame, per tale fatto, era stata esclusa la gravità indiziaria. Inoltre, nell'affermare che tenendo contatti con il vicino di casa Fabio Mauro (anche lui sottoposto a custodia cautelare per reati in materia di droga), il ricorrente avrebbe violato le prescrizioni impostegli, l'ordinanza avrebbe illogicamente trascurato che i due si trovano, sostanzialmente e parzialmente, a coabitare nei luoghi in cui erano rispettivamente ristretti.
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