Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2021, n. 05587
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Testo completo
uente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7592/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
81 - ricorrente
contro
ZUCCON GIOVANNI MASSIMO, elettivamente domiciliato a Monza, in Via XX Settembre n. 6, presso lo studio dell'avv. S G, dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso fax 039327377 - pec: s.giannuolo@avvocatimonzaebrianza.it ., d o w, o bri (.3 Ca v* ‘e (1);
o (100-C,2 te:ne, i controncorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 177/34/13 pronunciata il 20.2.2013 e depositata il 20.11.2013;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2020 dal consigliere dott. G S;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. R M, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore della ricorrente, in persona dell'Avvocato dello Stato M C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Zuccon G M, impugnava gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate gli aveva contestato un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, di 77.701,00 Euro per l'anno 2004;
accertamento eseguito in forma sintetica ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in applicazione del c.d. "redditometro", avendo il contribuente proceduto nel corso dell'anno all'acquisto di un immobile in comproprietà con il coniuge (costo 204.000 Euro), a stipulare (unitamente con il coniuge) un contratto di mutuo di 120.000 Euro annui ed acquistato un'autovettura di 2461 cc. di cilindrata.
2. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello dell'ufficio con sentenza n. 177/34/13 depositata il 20.11.2013, nella considerazione che l'ufficio non aveva tenuto conto della vendita di un immobile del coniuge del contribuente e che l'autovettura era stata acquistata in leasing nella sua qualità di agente di commercio.
3. Avverso tale sentenza, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il contribuente, eccependo la totale infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Agenzia ricorrente deduce "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 comma 1 lett. 4)" (rectius: comma 1 n. 4 cod. proc. civ.), per non avere la C.T.R. minimamente motivato circa il motivo di appello proposto dall'ufficio in relazione all'ammissione tardiva di documenti in violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. 1.2. Detto motivo è infondato.
1.3. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo in tal caso ravvisarsi una implicita statuizione di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 4/10/2011;
Cass. n. 3756 del 15/02/2013). Nel caso dì specie, non è ravvisabile il dedotto vizio di omessa pronuncia, in quanto la sentenza impugnata, nell'escludere la fondatezza dei motivi
81 - ricorrente
contro
ZUCCON GIOVANNI MASSIMO, elettivamente domiciliato a Monza, in Via XX Settembre n. 6, presso lo studio dell'avv. S G, dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso fax 039327377 - pec: s.giannuolo@avvocatimonzaebrianza.it ., d o w, o bri (.3 Ca v* ‘e (1);
o (100-C,2 te:ne, i controncorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 177/34/13 pronunciata il 20.2.2013 e depositata il 20.11.2013;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2020 dal consigliere dott. G S;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. R M, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore della ricorrente, in persona dell'Avvocato dello Stato M C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Zuccon G M, impugnava gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate gli aveva contestato un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, di 77.701,00 Euro per l'anno 2004;
accertamento eseguito in forma sintetica ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in applicazione del c.d. "redditometro", avendo il contribuente proceduto nel corso dell'anno all'acquisto di un immobile in comproprietà con il coniuge (costo 204.000 Euro), a stipulare (unitamente con il coniuge) un contratto di mutuo di 120.000 Euro annui ed acquistato un'autovettura di 2461 cc. di cilindrata.
2. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello dell'ufficio con sentenza n. 177/34/13 depositata il 20.11.2013, nella considerazione che l'ufficio non aveva tenuto conto della vendita di un immobile del coniuge del contribuente e che l'autovettura era stata acquistata in leasing nella sua qualità di agente di commercio.
3. Avverso tale sentenza, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il contribuente, eccependo la totale infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Agenzia ricorrente deduce "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 comma 1 lett. 4)" (rectius: comma 1 n. 4 cod. proc. civ.), per non avere la C.T.R. minimamente motivato circa il motivo di appello proposto dall'ufficio in relazione all'ammissione tardiva di documenti in violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. 1.2. Detto motivo è infondato.
1.3. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo in tal caso ravvisarsi una implicita statuizione di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 4/10/2011;
Cass. n. 3756 del 15/02/2013). Nel caso dì specie, non è ravvisabile il dedotto vizio di omessa pronuncia, in quanto la sentenza impugnata, nell'escludere la fondatezza dei motivi
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