Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2022, n. 22281
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gliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9753-2016 proposto da: CORONATO MARGHERITA, CORONATO ROCCHINA, CORONATO MARIA CARMELA, CORONATO SALVATORE, CORONATO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 29, presso Ric. 2016 n. 09753 sez. SU -ud. 08-03-2022 - 2 - lo studio dell'avvocato M C, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati M F e D C;-ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A.;-intimata - avverso la sentenza n. 5300/37/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 13/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S D M, il quale chiede che le Sezioni Unite rigettino il ricorso, enunciando il principio di diritto nei termini evidenziati in narrativa (punti 8 e 9). Fatti di causa C A, M e M impugnavano innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma la cartella di pagamento n. 097 2012 0137602129, emessa per il pagamento di euro 55.343,22 relativa ad euro 17.258,29 a titolo di imposta di registro e di imposte ipocatastali non pagate, oltre interessi sulle somme accertate,quantificati dall’Amministrazione in euro 35.168,21. Tale carico fiscale era stato iscritto a ruolo sulla base d i un precedente avviso di liquidazione mediante il quale l’Ufficio del Registro Ric. 2016 n. 09753 sez. SU -ud. 08-03-2022 - 3 - di Tivoli aveva revocato le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina delle quali i contribuenti avevano usufruito, ai sensi della legge6 agosto 1954, n.604, in relazione ad un atto di compravendita immobiliare rogato dal notaio Campanini in data 11 novembre 1980 e registrato all’Ufficio di Tivoli. Il prodromico provvedimento impositivo era statoimpugnato dai contribuenti con esito favorevole innanzi all e commissioni provinciali di primo e di secondo grado. Successivamente, la Commissione Tributaria Centrale, con decisionen.5034/2009, aveva accolto il gravame dell’Ufficio e rigetta to il ricorso dei contri buenti . Questi ultimi , nell’impugnare la cartella di pagamento assumevano, per quel che qui rileva, l’incertezza assoluta circa il credito fatto valere dall’Amministrazione finanziaria in ragione del suo contenuto motivazionale carente con particolare riferimento alle modalità di calcolo degli interessi applicati dall’Agente della riscossione, nonché ai relativi tassi operati in un arco temporale di oltre trent’anni. La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso con sentenza impugnata innanzi alla CTR del Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronunzia impugnata. Secondo il giudice di appello le somme indicate in cartella corrispondevano a quelle riportate nell’originario avviso di liquidazione, convertite in euro e maggiorate degli interessi dovuti per legge, calcolati al tasso legale, nemmeno risultando che l’Ufficio avesse applicato un tasso superiore a quello di legge né che la cartella fosse viziata da anatocismo. C A, Salvatore, Maria Carmela, Rocchina e Margherita hanno propostoricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza della CTR, affidato a quattro motivi. Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva. L’Agenzia delle entrate non siè costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria depositata il 5 novembre 2021 n.31960/2021 la quinta sezione civile di questa Corte ha rimesso gli Ric. 2016 n. 09753 sez. SU -ud. 08-03-2022 - 4 - atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni unite. La pubblica udienza del 7 marzo 2022 è stata tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n.176, nonché dell'art. 7, d.l. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modif.dalla L. 16 settembre 2021, n.126. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 15.12.2016 tra la Corte di Cassazione, il CNF e l’Avvocatura generale dello stato. La causa è stata posta in discussione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2022. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle entrate, non costituita nel giudizio, alla stregua di quanto già affermato di recente da queste Sezioni Unite, allorchési è ritenuto che in tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. -cfr. Cass., S.U., 31 dicembre 2021 n.42090-. 1.1 I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso prospettano - in relazione all’art. 360, co.1, n.5- l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, stante il carattere assiomatico delle conclusioni raggiunte dalla CTR con riferimento all’invocato difetto di motivazione della cartella di pagamento circa le modalità di calcolo degli interessi, Ric. 2016 n. 09753 sez. SU -ud. 08-03-2022 - 5 - il tasso effettivo applicato e l’assenza di anatocismo, auspicando, pertanto, un nuovo esame nel merito. 1.2 Con il secondo motivodi ricorso i contribuenti deducono - in relazione all’art. 360, co.1, n.3- la nullità della cartella di pagamento in ragione dell’omessa motivazione sulle basi di calcolo degli interessi legali e delle singole aliquote applicate per le varie annualità, nonché del metodo seguito nella determinazione delle somme richieste e del periodo di riferimento, in violazione dell’art. 3 L. n.241/1990 e dell’art. 7 L. n.212/2000. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, dalla lettura della cartella -contenente unicamente la cifra globale degli interessi richiesti-, non sarebbe possibile comprendere le modalità seguite nellaquantificazione degli interessi applicati all’imposta dovuta, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive, per omessa indicazione delle relative basi di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità. 1.3 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano-in relazione all’art. 360, co.1, n.3- la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la CTR avrebbe omesso di considerare la posizione di attore dell’Amministrazione finanziaria ed il conseguente onere, sulla stessa incombente, di dimostrare l’esistenza d ei fatti costituitivi del credito vantato. 1.4 Con il quarto motivo, viene denunciata , infine , la violazione del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.). N ella cartella impugnata mancherebbe un prospetto analitico - anche sintetico - idoneo a rendere palesi e quindi contestabili i medesimi elementi afferenti alle modalità, ai tassi e ai criteri seguiti dall’Ufficio nella determinazione degli interessi. L’ordinanza di rimessione alle S.U.Ric. 2016 n. 09753 sez. SU -ud. 08-03-2022 - 6 - 2. Con l’ordinanza interlocutoria n.31960/21 la quinta sezione, esaminando congiuntamente, per quel che qui rileva, il secondo ed il quarto motivo, ha consideratoche gli stessi pon gono «…sia pure sotto prospettive differenti, la questione dell’obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi». E per tali ragioni ha ritenuto «sussistenti le condizioni per la rimessione della causa al Primo Presidente di questa Corte, affinché valutasse l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante l'esigenza di rendere effettiva ed incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l'enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie». 2.1 La sezione remittente è partita dall a premess a che «la materia del contendere investe unicamente gli interessi applicati nella misura di Euro 35.168,21 sui tributi dovuti (imposta di registro e imposte ipocatastali), stante l'incontestabilità del relativo accertamento per effetto del giudicato tributario sul prodromico avviso di liquidazione, che ha revocato i benefici della piccola proprietà contadina, in relazione all'atto di compravendita» e rileva che la decisione impugnata aveva ritenuto la legittimità della cartella di pagamento in quanto il metodo seguito dall’Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli interessi risultava agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, risolvendosi la liquidazione stessa in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva. 2.2 Peraltro, ricorda l’ordinanza interlocutoria, la impugnata sentenza della CTR aveva rilevato che la cartella di pagamento richiamava l’avviso di liquidazione prodromico, esplicitava le ragioni Ric. 2016 n. 09753 sez. SU -ud. 08-03-2022 - 7 - della debenza dei tributi ed indicava l’atto notarile registrato, rendendo conoscibili i presupposti di fatto e di dirittodelle imposte dovute e dei relativi interessi reclamati, ponendosi in linea con quanto già espresso da questa Corte -Cass., 27 marzo 2019, n. 8508;Cass., 8 marzo 2019, n. 6812;Cass., 7 giugno 2017, n. 14236-;Cass., 15 aprile 2011, n. 8613;Cass., 18 dicembre 2009, n. 26671 - anche a proposito del valore attribuito al D.M. determinativo degli interessi di mora ancorché scaduto e non sostituito dal successivo-Cass., 14 aprile 2021, n. 9764;Cass., 6 agosto 2020, n. 16778;Cass., 18 dicembre 2009,n. 26671-. 3. A questo punto l’ordinanza interlocutoria ha dato conto di alcune pronunzie che hanno riconosciuto l’esistenza di un obbligo di motivazione sugli interessi rispetto ad ipotesi di cartella successiva a pregresso giudicato formatosi esclusivamente sul debito fiscale, ma non sugli interessi dovuti dal contribuente per il ritardato pagamento - Cass., 7 settembre 2018, n. 21851 ;Cass., 6 luglio 2018, n. 17767 ;Cass., 18 dicembre 2013, n. 28276- richiamando ulteriori precedenti che avevano valutato come carente la motivazione di una cartella in cui erano stati reclamati interessi indicati in cifra globale, senza individuazionedel criterio di calcolo e senza specificazione delle singole aliquote prese a base delle varie annualità -Cass., 22 giugno 2017, n. 15554, Cass. 21 marzo 2012, n. 4516,Cass. 9 aprile 2009, n. 8651-.
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