Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 16311

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 16311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16311
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23128/2021R.G. proposto da CORIMAR LIGURE S.R.L., rappresentat a e difes a dall ’ avv. Carlo Ema- nuele Barbanente e dall’avv. G Z, elettivamente domici- liata in Roma, Via Giuseppe Avezzana 51, presso lo studio dell’avv. An- tonello Zucconi -ricorrente -

contro

VIDELIO HMS KINETICS S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. G C A, dall’avv. A D e dall’avv. M D, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Avezzana 31, presso lo studio dell’avv. A F -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 234/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere Dott. G F ;
lette le conclusioni del P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale Dott. A M S, che ha chiesto che la Corte dichiari inam- missibile il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti. F

ATTI DI CAUSA

1.In data 7/3/2013 la C L S.r.l. notificava alla propria debitrice A.C.R. Macchine Teatrali S.r.l. il decreto n. 157 emesso dal Tribunale di La Spezia e recante ingiunzione di pagamento di Euro 92.140,08;
in forza del provvedimento monitorio, non opposto, la cre- ditrice promuoveva procedura espropriativa, in pendenza della quale la società debitrice veniva ammessa a procedura di concordato preventivo e, successivamente, dichiarata fallita.

2.Il 31/3/2015 la HMS Technologies S.r.l. (in seguito, divenuta Vi- delio-HMS Kinetics S.r.l.) acquistava dal Fallimento della A.C.R. Mac- chine Teatrali S.r.l. l’azienda di cui l’acquirente era stata in precedenza affittuaria;
tale vendita era conclusa tramite accordo col curatore falli- mentare e con richiamo del diritto di opzione di vendita concesso al mo- mento della stipula del contratto d’affitto con la società in bonis.

3.Ravvisando un subingresso della cessionaria nel debito della ce- dente a norma dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., la C L intimava alla Videlio-HMS Kinetics il pagamento dell’importo (aggiornato all’attualità) del menzionato decreto ingiuntivo.

4.La Videlio-HMS Kinetics proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. al precetto intimatole, deducendo che il titolo esecutivo, emesso contro la A.C.R. Macchine Teatrali (poi fallita), non poteva essere impiegato nei suoi confronti, sia perché il trasferimento dell’azienda era avvenuto nell’ambito della procedura concorsuale, con conseguente applicabilità dell’art. 105 L.F., sia perchéla responsabilità del cessionario era condizionata al fatto che il debito risultasse dai libri contabili obbligatori (di cui l’opponente non era in possesso), circostanza della cui dimostrazione era onerata la creditrice opposta.

5.Il Tribunale di Gorizia, sospesa l’efficacia esecutiva del titolo, re- spinte le istanze istruttorie dell’opposta (che aveva formulato istanza ex art. 210 cod. proc. civ.), con la sentenza n. 219 del 19/6/2019 acco- glieva l’opposizione, perché la C L aveva omesso di provare che il debito fosse effettivamente risultante dai libri contabili della A.C.R. Macchine Teatrali.

6.La sentenza era fatta oggetto d’impugnazione della C L (che, con l’appello principale, deduceva la violazione dell’art. 210 cod. proc. civ.) e della Videlio-HMS Kinetics (che proponeva appello inciden- tale condizionato);
con la sentenza n. 234 del 18/6/2021, la Corte d’ap- pello di Trieste respingeva il gravame, affermando che la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda sorti ante- riormente alla cessione era esclusa dall’art. 105 L.F. (non risultando una «diversa convenzione»), disposizione applicabile anche nel caso in esame in quanto il trasferimento era avvenuto in base ad un accordo transattivo stipulato con la curatela fallimentare previo parere favore- vole del comitato dei creditori e del giudice delegato.

7.Avverso tale decisione la C L proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi;
resisteva con controricorso la Vi- delio-HMS Kinetics, che proponeva ricorso incidentale condizionato, af- fidato a quattro motivi.

8.Per la trattazione della controversia è stata successivamente fis- sata l’udienza pubblica del 18/4/2023;
il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla discip lina dettata dall ’ art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conver- sione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale.

9.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero conclu- deva per l’inammissibilità del ricorso principale,con conseguente assor- bimento dell’impugnazione incidentale. 10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ. R

AGIONI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la C L denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115, 342, 345 e 346 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello di Trieste rigettato l’appello sulla base del rilievo (ex officio e senza impugnazione dell’appellata) di una ragione di fondatezza dell’opposizione che il giudice di primo grado aveva, invece, ritenuto infondata, attribuendosi così la prerogativa di correggere la motivazione della sentenza di prime cure. La ricorrente sostiene che il giudice d’appello non ha il potere di correggere la motivazione del giudice di primo grado, essendo tale po- tere riservato alla Corte di legittimità;
il giudice di secondo grado, per- ciò, non potrebbe rilevare vizi o errori della pronuncia impugnata senza riformarla e, comunque, entro i limiti delle censure delle parti;
né si può ritenere che la Corte d’appello di Trieste abbia operato entro i confini dell’appello incidentale condizionato della Videlio-HMS Kinetics, perché il suo esame avrebbe comportato un preliminare vaglio di fondatezza dell’impugnazione della C L.
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