Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/03/2018, n. 08035
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Testo completo
to la seguente regolamento ORDINANZA preventivo sul ricorso iscritto al R.G. 18307-2015 proposto da: COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO, in persona del Sindaco pro C 9. tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato A T, presso lo studio del quale in Roma, Corso Trieste n. 155, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
P M, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall'Avvocato R G;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio iscritto al RG n. 2331/2014, pendente presso il Tribunale di Cassino. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017 dal Presidente relatore S P;
sentiti gli Avvocati A T e R G;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale G S, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO IN FATTO
1. M P, con atto di citazione del maggio 2014, esponeva che, a seguito di gara ad evidenza pubblica era risultato affidatario del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri situati nel territorio del Comune di Sant'Elia Fiumerapido dal 1981;
che il contratto era stato stipulato per la durata di quindici anni rinnovabili automaticamente in mancanza di disdetta da parte di uno dei contraenti, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
che era comunque previsto che il Comune potesse risolvere anticipatamente il contratto mediante comunicazione scritta da inviare all'atra parte con preavviso di almeno sei mesi, con obbligo a suo carico di riscattare gli impianti al loro valore effettivo al momento della risoluzione;
che il rapporto era proseguito regolarmente sino al 20 aprile 2010, allorquando il sindaco gli aveva comunicato la volontà di non rinnovare il contratto, con conseguente cessazione della concessione alla data del 27 febbraio 2011;
che egli aveva contestato la disdetta, sostenendo di avere effettuato, nel corso degli anni e a proprie spese, lavori per la manutenzione e per l'ampliamento dell'impianto, di avere più volte chiesto l'adeguamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 del contratto e che, comunque, il contratto si sarebbe tacitamente rinnovato a far data dal 1° marzo 2011;
che il Comune lo aveva informato che con delibera del Consiglio comunale del febbraio 2011 era stata formalmente approvata la scelta di assumere la gestione diretta a partire dal 10 marzo 2011;
che egli aveva contestato la validità e l'efficacia della disdetta comunicatagli, sia perché la stessa - 2 - era stata adottata dopo la scadenza naturale del contratto, che si era quindi rinnovato automaticamente, sia perché la sua gestione era proseguita;
che con nota del 20 novembre 2012 il Comune lo aveva informato che il precedente 6 giugno il Consiglio comunale aveva stabilito che avrebbe assunto la gestione diretta del servizio a decorrere dal mese di settembre 2012;
che egli aveva nuovamente contestato l'efficacia e la validità della disdetta comunicatagli nel 2010, atteso che il servizio era regolarmente continuato, il Comune aveva percepito i canoni per gli anni 2011 e 2012, ed egli aveva eseguito ingenti lavori di manutenzione e/o ristrutturazione, sicché il Comune, in caso di presa di possesso degli impianti, avrebbe dovuto corrispondergli il valore effettivo degli impianti stessi;
che il 17 dicembre 2012 il Comune aveva tentato di acquisire con la forza il possesso degli impianti, forzando le chiusure ed accedendo senza alcuna autorizzazione nei locali che erano nella disponibilità di esso attore;
che con nota del gennaio 2013 il Comune lo aveva informato di avere preso possesso degli impianti il 31 dicembre 2012. Tanto premesso, il Pitto conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cassino, il Comune di Sant'Elia Fiumerapido per sentire: a) in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di concessione e gestione stipulato il 24 gennaio 1981 si era tacitamente rinnovato il 23 gennaio 2011 e che lo stesso era poi stato risolto anticipatamente dal Comune di Sant'Elia Fiumerapido, con condanna del medesimo Comune al pagamento, ai sensi dell'art. 26 del contratto, di una somma pari al valore degli impianti oggetto di concessione alla data del 31 dicembre 2012;
in via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che il contratto si era risolto alla data del 23 gennaio 2011, accertare il suo diritto ad ottenere dal Comune il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento contrario a correttezza e buona fede del medesimo Comune, danni da liquidarsi in misura pari al valore dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento effettuati dal 2007 al 2012;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il suo diritto al
- ricorrente -
contro
P M, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall'Avvocato R G;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio iscritto al RG n. 2331/2014, pendente presso il Tribunale di Cassino. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017 dal Presidente relatore S P;
sentiti gli Avvocati A T e R G;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale G S, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO IN FATTO
1. M P, con atto di citazione del maggio 2014, esponeva che, a seguito di gara ad evidenza pubblica era risultato affidatario del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri situati nel territorio del Comune di Sant'Elia Fiumerapido dal 1981;
che il contratto era stato stipulato per la durata di quindici anni rinnovabili automaticamente in mancanza di disdetta da parte di uno dei contraenti, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
che era comunque previsto che il Comune potesse risolvere anticipatamente il contratto mediante comunicazione scritta da inviare all'atra parte con preavviso di almeno sei mesi, con obbligo a suo carico di riscattare gli impianti al loro valore effettivo al momento della risoluzione;
che il rapporto era proseguito regolarmente sino al 20 aprile 2010, allorquando il sindaco gli aveva comunicato la volontà di non rinnovare il contratto, con conseguente cessazione della concessione alla data del 27 febbraio 2011;
che egli aveva contestato la disdetta, sostenendo di avere effettuato, nel corso degli anni e a proprie spese, lavori per la manutenzione e per l'ampliamento dell'impianto, di avere più volte chiesto l'adeguamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 del contratto e che, comunque, il contratto si sarebbe tacitamente rinnovato a far data dal 1° marzo 2011;
che il Comune lo aveva informato che con delibera del Consiglio comunale del febbraio 2011 era stata formalmente approvata la scelta di assumere la gestione diretta a partire dal 10 marzo 2011;
che egli aveva contestato la validità e l'efficacia della disdetta comunicatagli, sia perché la stessa - 2 - era stata adottata dopo la scadenza naturale del contratto, che si era quindi rinnovato automaticamente, sia perché la sua gestione era proseguita;
che con nota del 20 novembre 2012 il Comune lo aveva informato che il precedente 6 giugno il Consiglio comunale aveva stabilito che avrebbe assunto la gestione diretta del servizio a decorrere dal mese di settembre 2012;
che egli aveva nuovamente contestato l'efficacia e la validità della disdetta comunicatagli nel 2010, atteso che il servizio era regolarmente continuato, il Comune aveva percepito i canoni per gli anni 2011 e 2012, ed egli aveva eseguito ingenti lavori di manutenzione e/o ristrutturazione, sicché il Comune, in caso di presa di possesso degli impianti, avrebbe dovuto corrispondergli il valore effettivo degli impianti stessi;
che il 17 dicembre 2012 il Comune aveva tentato di acquisire con la forza il possesso degli impianti, forzando le chiusure ed accedendo senza alcuna autorizzazione nei locali che erano nella disponibilità di esso attore;
che con nota del gennaio 2013 il Comune lo aveva informato di avere preso possesso degli impianti il 31 dicembre 2012. Tanto premesso, il Pitto conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cassino, il Comune di Sant'Elia Fiumerapido per sentire: a) in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di concessione e gestione stipulato il 24 gennaio 1981 si era tacitamente rinnovato il 23 gennaio 2011 e che lo stesso era poi stato risolto anticipatamente dal Comune di Sant'Elia Fiumerapido, con condanna del medesimo Comune al pagamento, ai sensi dell'art. 26 del contratto, di una somma pari al valore degli impianti oggetto di concessione alla data del 31 dicembre 2012;
in via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che il contratto si era risolto alla data del 23 gennaio 2011, accertare il suo diritto ad ottenere dal Comune il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento contrario a correttezza e buona fede del medesimo Comune, danni da liquidarsi in misura pari al valore dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento effettuati dal 2007 al 2012;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il suo diritto al
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