Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27187

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Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto. (In applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario su questioni interpretative relative a clausole contrattuali attinenti alla base di calcolo della pensione di ex dipendenti delle Ferrovie dello stato, spettando tale interpretazione alla Corte dei Conti, giudice fornito di giurisdizione sulla domanda)

Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, la controversia proposta da ex dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in base a diverso e più favorevole calcolo della retribuzione, concerne esclusivamente la misura della pensione e, conseguentemente, è attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso (art. 210, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27187
Data del deposito : 20 dicembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente Aggiunto -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI S.P.A.), in persona dell'Institore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell'avvocato C G, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
ARCI GABRIELLA, MASCIANGIOLI FLAVIA, ZARALLI GIULIANA, COSTANTINO ANNA MARIA, BRUSCHI MARIA CARLA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 17418/03 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/06/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/12/06 dal Consigliere Dott. A D M;

udito l'Avvocato G R, per delega dell'avvocato G Csolo;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso (giurisdizione della Corte dei Conti).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 marzo 1996 le ricorrenti indicate in epigrafe, già dipendenti della FS società per azioni fino a date comprese tra il 1 ottobre 1993 ed il 14 marzo 1994, hanno convenuto in giudizio la ex società datoriale per sentirla condannare a pagare importi indicati in ricorso a titolo di differenze sulla retribuzione e sulla pensione, per effetto della interpretazione di clausole contrattuali.
In particolare deducevano che il contratto collettivo per il periodo 1993-1995 prevedeva alcuni benefici economici tra cui: a) un importo forfettario compensativo dei mancati miglioramenti economici per il periodo gennaio 1993-ottobre 1994 a favore di coloro che erano in servizio alla data di stipula del nuovo contratto;
b) maggiorazione in tre fasi successive degli stipendi iniziali lordi a decorrere dal 1 ottobre 1994 e dal 1 ottobre 1995;
c) la trasformazione, decorrere dal 1 dicembre 1995, in elemento distinto della retribuzione, con conseguente pensionabilità, del 20% del montante medio del profilo delle competenze accessorie;
d) che il contratto collettivo 1900-1992 aveva attribuito a tutti i dipendenti appartenenti ai primi sette livelli una indennità cosiddetta di utilizzazione a decorrere dal 1 giugno 1990;
e) che con successivi accordi sindacali del marzo-aprile 1992 denominati integrativo bis, era stato previsto un incremento della predetta indennità a decorrere dal 1 giugno 1992;
f) che la società non aveva più corrisposto tali speciali emolumenti dal 1 gennaio 1993;
che il nuovo contratto collettivo per il triennio 1993- 1995 aveva disposto una cessazione dell'efficacia del cosiddetto integrativo bis dal 31 ottobre 1992 e la trasformazione in azioni della stessa società della indennità di utilizzazione maturata nel periodo 1 novembre 1992 - 31 dicembre 1994.
Tanto premesso, le ricorrenti assumevano che esse, in quanto cessate dal servizio nel periodo di vigenza del nuovo contratto, avevano diritto a conseguire tutti i miglioramenti economici previsti dal medesimo, ivi compreso l'importo forfettario e maturati anche successivamente al momento di cessazione del rapporto, da includere "anche" nella base di calcolo della pensione. Deducevano altresì che era illegittima la prevista trasformazione in azioni dei compensi denominati integrativo bis.
Il pretore adito, con sentenza 5 maggio/7 luglio 1998 n. 10658, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti sulle domande relative al trattamento di pensione e rigettato per il resto il ricorso, dichiarando compensate le spese di lite. Il Tribunale di Roma, quale Giudice d'appello, con sentenza 29 maggio/5 giugno 2003 n. 17418, ha riformato la sentenza pretorile in punto di giurisdizione, ed ha rimesso la causa al Tribunale di Roma quale Giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 353 c.p.c.;
ha rilevato che se certamente vi è difetto di giurisdizione quanto alle domande di condanna alla riliquidazione della pensione, le domande di mero accertamento del diritto all'applicazione integrale dei benefici introdotti dal nuovo contratto a favore di tutti coloro che erano cessati dal servizio durante il periodo di vigenza del medesimo esulano dalla giurisdizione della Corte dei Conti, non attenendo al diritto o alla misura della pensione, e vertono quindi esclusivamente sulla interpretazione di clausole contrattuali che a giudizio delle ex dipendenti si applicano anche a loro favore.
A questo punto ha separato la domanda relativa all'importo forfettario e l'ha rigettata del merito. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Le intimate, ritualmente, citate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 386 c.p.c.;
R.D. 12 luglio 1984, n. 1214, artt. 13 e 62;
della L. 17 maggio 1985, n. 210, artt. 21 e 23;
del
D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 43, convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 359;
della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43, censura la
sentenza impugnata in punto di giurisdizione.
Il motivo è fondato.
Si deve premettere che in relazione alla questione di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono Giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa (ex plurimis Cass. sez. un. 10 gennaio 2003 n. 261, 10 luglio 2003 n. 10840, 4 ottobre 2002 n. 14275), ivi compresa la interpretazione della domanda e del decisum della sentenza impugnata.
Le ricorrenti hanno proposto due domande, una relativa alla pensione, l'altra agli aumenti retributivi, entrambe derivanti dalla medesima questione di diritto, costituita dalla interpretazione di clausole di contratto collettivo.
La sentenza impugnata ha trattenuto in decisione solo la questione relativa alla spettanza dell'importo forfetario, ed ha rimesso al primo Giudice, ex art. 353 c.p.c., ritenendolo fornito di giurisdizione, tutte le altre questioni attinenti alla interpretazione del contratto collettivo.
Ciò precisato, per la domanda relativa alla rideterminazione della pensione, si deve ricordare la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale. Pertanto la controversia proposta da ex dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in base a diverso e più favorevole calcolo della retribuzione, concerne esclusivamente la misura della pensione e, conseguentemente, è attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato, stabilita dal R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, è rimasta immutata nonostante
l'entrata in vigore della L. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della Delib.

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