Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2019, n. 17914

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2019, n. 17914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17914
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7802-2017 proposto da: FAUVINC SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell'avvocato N L, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona del Responsabile del Settore Dipartimentale dell'Area Recupero Crediti di Mantova, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO

2, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 929/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2019 dal Consigliere Dott. D S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per l'accoglimento del motivo 4 di ricorso rigetto per il resto;
udito l'Avvocato L NICOLA;

FATTI DI CAUSA

La FAUVINC s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1031/2008 emesso dal Tribunale di Mantova, ad istanza di M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a. (che aveva agito in nome e per conto della Banca Agricola Mantovana s.p.a.), con cui era stato ingiunto all'opponente, in qualità di fideiussore del Gruppo Car s.p.a. in liquidazione, il pagamento della somma di 855.588,38 euro, oltre accessori (derivante dal saldo passivo di due conti correnti, di due conti anticipi e di un mutuo chirografario, nonché dal credito conseguente all'escussione di una fideiussione prestata da BAM a favore di Gemini s.p.a. nell'interesse del Gruppo Car). Il Tribunale di Mantova rigettò l'opposizione, confermando il decreto, ma dispose la restrizione delle ipoteche iscritte dalla Banca. Provvedendo sul gravame proposto dalla FAUVINC s.r.I., la Corte di Appello di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando tuttavia l'opponente al pagamento della somma capitale di 855.588,38, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 L. n. 154/92 e dall'art. 117 D. Lgs 385/93 dalla data del 9.6.2008 al saldo. Ha proposto ricorso per cassazione la FAUVINC s.r.I., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria;
ad esso ha resistito, con controricorso, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui, rigettando il secondo motivo di appello, ha affermato che: quanto verbalizzato dalla FAUVINC in sede di prima udienza di comparizione, in merito al fatto che gli estratti conto non erano stati trasmessi al correntista Gruppo Car s.p.a. «costituisce una mera constatazione ("gli estratti conto non risultano trasmessi") e non è idonea ad integrare un'eccezione in senso stretto che, in quanto tale, doveva in ogni caso essere prontamente sollevata dall'opponente - convenuto sostanziale- già nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione»;la contestazione attinente alle appostazioni relative alle voci "rimborso spese", "spese" e "spese gestione fido", contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., non era, al pari di quella contenuta nella memoria conclusionale, «né specifica né circostanziata», risultando pertanto «inidonea a superare l'efficacia probatoria della produzione in giudizio degli estratti conto»;
in ogni caso, non era stata formulata «alcuna istanza istruttoria in relazione alla quantificazione di dette voci».

1.1. La ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 167, 183 e 189 c.p.c. e degli artt. 1832 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.. Rileva che, alla prima udienza di comparizione, a seguito dell'affermazione (contenuta nella comparsa di costituzione della Banca) che gli estratti conto erano stati regolarmente inviati alla debitrice principale, aveva contestato la circostanza negando che gli estratti fossero stati trasmessi e sostenendo che, quindi, non poteva ritenersi intervenuta la decadenza prevista dall'art. 1832 c.c.;
successivamente -con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., costituente la prima difesa successiva al deposito degli estratti conto da parte della Banca- aveva contestato l'addebito degli importi relativi alle spese, evidenziando che dette spese non erano «specificamente individuate, con indicazione di ogni singola spesa, in modo da consentirne il riscontro, e, comunque, non [avevano] fondamento contrattuale». Tanto premesso, la ricorrente assume che «la deduzione del mancato invio degli estratti conto da parte del correntista non configura [...] un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 167 secondo comma c.p.c.» e, quanto agli addebiti per spese, che «la contestazione sollevata da F non riguardava la conformità dei singoli addebiti per "spese", "rimborso spese" e "spese di gestione fido" al rapporto obbligatorio sottostante, bensì l'esistenza stessa di tale rapporto (la previsione contrattuale che avrebbe legittimato gli addebiti)», con la conseguenza che non era affatto necessaria l'analitica indicazione di tutti gli addebiti.
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