Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1965, n. 1436
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La disposizione dell'art 2935 cc, secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, va intesa nel senso che la prescrizione non decorre se esistono impedimenti legali (non di mero fatto) per l'Esercizio del diritto, quali possono essere una condizione non ancora verificatasi od un termine non ancora scaduto. Il promuovimento dell'Azione penale per un fatto da cui scaturisce anche responsabilita civile, non costituisce un impedimento d'ordine giuridico all'Esercizio del diritto, che possa protrarre il momento di inizio della prescrizione. ( V. 2792/63).*
Per fatto generatore dell'Obbligo del risarcimento deve intendersi non il semplice comportamento (Azione od omissione) dell'agente, bensi l'evento lesivo nel suo complesso, comprensivo del comportamento (doloso o colposo) e del verificarsi del danno. Deve percio ritenersi che, quando da uno stesso fatto materiale, derivi pregiudizio a distinti interessi protetti dai diritti, si ha concorso di fatti giuridici illeciti, aventi una propria autonomia con riguardo ai singoli eventi che li qualificano. ( applicazione al fine di ritenere che i danni derivanti da un incidente stradale, costituiti dalla parte di una persona, da lesioni riportate da altri e da danni alle cose risentiti da altro soggetto, devono essere considerati distintamente, ai fini della prescrizione dei relativi diritti al risarcimento, essendo ognuno di questi soggetto ad estinguersi per prescrizione in modo del tutto autonomo). ( V. 2544/61).*