Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 21162

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 21162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21162
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A O nato a NAPOLI il 14/10/1952 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere U B;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Lecce, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a A O per il reato di lesioni stradali di cui all'art.590 bis cod.pen., la pena di anni uno di reclusione con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza è insorta la difesa dell'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ragione dell'irragionevole automatismo sanzionatorio tra la perpetrazione del reato e l'applicazione della revoca della patente di guida.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta dal Tribunale.

3.1 Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20/11/2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611;
sez.2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 n.21369 del 26.9.2019, Melzani Rv.279349;
sez.5, 13/11/2019, Letizia Anna Maria, Rv.277552).
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