Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2019, n. 32607
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21062-2018 proposto da: REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente - ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COURMAYEUR 79, presso lo studio dell'avvocato G MZZULLO, che la rappresenta e difende;- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 69/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 23/04/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere R G C;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;uditi gli avvocati R P per l'Avvocatura Generale dello stato e G M. Fatti di causa La s.p.a. Enel Produzione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio la Regione Abruzzo, contestando la richiesta effettuata da quest'ultima, quale titolare di due derivazioni idroelettriche dal fiume Sagittario e dalla sorgente Cauto, al pagamento dell'importo di euro 97.744,18 e di euro 3.748,89, a titolo di canone di concessione e derivazione per l'annualità 2012. Oggetto del contendere era rappresentato dal rilievo sull'entità delle somme richieste dell'addizionale regionale del 10% del canone di concessione, già prevista dalla Legge Statale n. 36 del 1994, art. 18, comma 4, poi introdotta per l'Abruzzo dalla legge regionale n. 7 del 2003, ai sensi del suo art. 93, comma 5-quinquies che, nella prospettiva della società Enel produzione, era stata abrogata per effetto del D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, della citata I. n. 36 del 1994. Lamentava ancora l'Enel che ai fini della determinazione del canone si era fatto riferimento ad un costo di euro Ric. 2018 n. 21062 sez. SU - ud. 05-11-2019 -2- 35,00 a Kw di potenza, come introdotto dall'I_ gennaio 2012 dalla I. reg. n.1 del 2012, così modificando il costo originariamente determinato. Il TRAP del Lazio accoglieva la domanda con riferimento alla richiesta dell'addizionale, ritenendolo non dovutot, in conseguenza della sopravvenuta abrogazione della legge statale, poi fissando in euro 27,50 per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario base per la determinazione dei canoni concessori dovuti dalla ricorrente per l'anno 2012. La Regione Abruzzo proponeva appello, affidato a tre motivi, innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche che, con sentenza n.69/2018, pubblicata il 23 aprile 2018, accoglieva il terzo motivo, condannando l'ENEL Produzione s.p.a. al pagamento di euro 35,00 per Kw di potenza nominale e rigettando nel resto l'impugnazione. Il TSAP escludeva, in particolare, la fondatezza della censura dedotta dalla Regione Abruzzo con il quale era stata dedotta la violazione della L.R. n. 7 del 2003, art. 93, nonché del D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 170, comma 1, in combinato disposto con la L. n. 36 del 1994, art. 18 nella parte in cui il TRAP aveva ritenuto che fosse intervenuta l'abrogazione dell'art.18 della legge n. 36 del 1994, ad opera del predetto art.175, D. Lgs. n. 152 del 2006. \\ Il TSAP riteneva però fondata l'impugnazione nella parte in cui )„, era stata censurata la determinazione del canone concessorio in euro 27,50 per Kw di potenza nominale. Il giudice superiore delle acque specificava, sul punto, che l'art.3, c.2 della I. reg.n.34 del 2012 aveva determinato per il triennio successivo all'entrata in vigore della legge che, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, il costo unitario per l'uso idroelettrico fosse stabilito "per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta" così modificando il criterio previsto dalla I. reg. n.1/2012 che, alli art.12, c.1 della legge regionale Ric. 2018 n. 21062 sez. SU - ud. 05-11-2019 -3- n.25/2011, aveva sostituito alle parole "potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50" quelle di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in euro 35,00". Secondo il TSAP tale modifica aveva determinato che la base di calcolo dovesse considerare la potenza efficiente e non la potenza nominale, come originariamente previsto dall'art.12 I. reg. n.25/2011. Tuttavia, la modifica normativa introdotta dalla I. n.34/2012 aveva inteso "ritornare al criterio della potenza nominale, ma non rivedere la determinazione quantitativa del canone rientrante nell'ambito della propria competenza". Da ciò derivava la fondatezza dell'appello, dovendo ENEL Produzione corrispondere alla regione Abruzzo la somma di euro 35,00 per Kw di potenza nominale. Avverso la pronuncia di secondo grado del TSAP ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la Regione Abruzzo, al quale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo, la S.p.a. Enel Produzione. Enel Produzione ha depositato memoria. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso principale la Regione ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, comma 1, 170, comma 11 cit. D. Lgs.152/2006, art.18 I. n.36/1994, nonché dell'art.93 c.
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