Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2023, n. 08357

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2023, n. 08357
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08357
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B I, nato in Romania il 14/02/1983 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette/sentite le conclusioni del PG LAKZ, LimNrua,~3 oo giht , lli OZI-n ?O\ 14",23\ \-906N

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia rigettava l'istanza proposta nell'interesse di B I di applicazione dell'indulto in forza della legge n. 241 del 2006 con riferimento alla sentenza della stessa Corte di condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione per diversi reati. Secondo l'istante, la condanna per il delitto associativo di cui all'art. 416 cod. pen., commesso dal novembre 2005 al febbraio 2007, non era ostativa alla concessione del beneficio. La Corte rilevava che, attesa la natura di reato permanente del delitto associativo, l'indulto non poteva essere concesso quando una porzione del reato era stato commesso dopo l'entrata in vigore della legge sull'indulto, come nel caso in esame.

2. Ricorre per cassazione il difensore di B I, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il beneficio ben poteva essere concesso, in quanto i reati satellite oggetto della sentenza di condanna erano stati consumati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 241 del 2006, cosicché per gli stessi doveva essere valutata l'applicazione del beneficio alla luce della misura dell'aumento per continuazione calcolato per ciascuno di essi.
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