Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2022, n. 22681

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2022, n. 22681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22681
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 27985-2015 proposto da: R G (GRMRNT45C10205U), rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. ALDO LOPEZ, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE LIBIA, n. 55, presso lo studio dell'AVV. LUCIO RUSCIO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. (C.F. 06363391001), dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 13, presso l'AVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e dif.;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1571/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. S V, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, il quale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, e la declaratoria di inammissibilità o il rigetto di tutti gli altri;
letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dall'Avv. ALDO LOPEZ, per la parte ricorrente;

FATTI DI CAUSA

1. L'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a notificare a R G un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2004. 2. Il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Milano la quale, con sentenza 386/8/13, rigettò il ricorso.

3. Avverso tale decisione R G propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza n. 1571/2015 del 17.4.2015, confermò la gravata decisione ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) infondata la doglianza relativa alla dedotta intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, (b) sussistente l'esercizio di attività imprenditoriale dai parte del contribuente, (c) corretto l'accertamento induttivo condotto dall'Ufficio, il cui risultato finale tiene conto anche dei costi documentati nonché (d) insussistente qualsivoglia violazione del diritto comunitario. Ric. 2015 n. 27985 sez. ST - ud. 04-04-2022 -2- REivrq-re CiER1t4fiNi 3. Avverso la decisione della C.T.R. LGT:RFTAWO ROMANfl ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi;
si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE.

4. La causa è stata calendarizzata per l'odierna udienza pubblica, fissata - in assenza di richiesta di trattazione in presenza - in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020, in prossimità della quale tanto il ricorrente quanto la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) "l'omesso esame circa un fatto decisivo avendo [la C.T.R.] erroneamente interpretato gli articoli 2082 del codice civile, 67 lettera a) del TUIR e 4 del D.P.R. 633/1972" (cfr. ricorso, p. 17).

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Parte ricorrente si duole, in particolare, della circostanza per cui la C.T.R. ha ritenuto legittime le riprese da maggior reddito operate nei propri confronti, per asseritamente esercitare egli una vera a propria attività imprenditoriale (Le., la costruzione della palazzina sottesa alle riprese per cui è causa) laddove, al contrario l'attività svolta da esso GERMANI dovrebbe essere soggetta al diverso regime fissato dall'art. 67, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986,, siccome esercitata in maniera occasionale e saltuaria ed in difetto del requisito dell'organizzazione di fattori economici.

1.3. Sennonché, evidente apparendo come parte ricorrente solleciti, con la censura in esame, una diversa valul:azione del materiale istruttorio in atti, atta a sconfessare la ricostruzione Ric. 2015 n. 27985 sez. ST - ud. 04-04-2022 -3- fattuale operata dalla C.T.R. (cfr. p. 3, penultimo cpv.) e a dimostrare l'insussistenza dell'esercizio di un'attività di impresa da parte di esso contribuente (cfr. anche, in termini ancora più espliciti, la p. 20, terzultimo cpv. del ricorso), non può che derivarne l'applicazione del principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.,, Sez. U, 27.12.2019, n. 34476, Rv. 656492-03).

2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) "per la violazione di legge e per omesso esame circa un motivo di ricorso e nello specifico per aver [il] giudice omesso di pronunziarsi in merito alla domanda di decadenza sugli acconti IVA - Intassabilità dell'IVA accertata sugli acconti riscossi in anni precedenti il 2004 in quanto di competenza di questi ultimi (e non del 2004)" (cfr. ricorso, p. 21). La difesa del contribuente nella sostanza lamenta (cfr. p. 23 del ricorso, ultimo cpv.) l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in cui sarebbe incorsa la C.T.R. in ordine alla eccepita decadenza dal potere impositivo rispetto alle riprese per l'I.V.A. da assolvere rispetto ad acconti versati e riscossi in relazione a contratti preliminari stipulati in anni anteriori al 2004 2.1. Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili.

2.2. Premesso che è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, giacché il primo implica la completa omissione del provvedimento 1/L Ric. 2015 n. 27985 sez. ST - ud. 04-04-2022 -4- indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (così Cass., Sez. 5, 5.3.2021, n. 6150, Rv. 660696- 01), osserva in ogni caso il Collegio come la censura pecchi di specificità, non avendo parte ricorrente trascritto - nel silenzio della impugnata decisione sul punto se, quando e come la doglianza fu sollevata nei precedenti gradi di merito (arg. da Cass., Sez. 2, 14.10.2021, n. 28072, Rv. 662554-01).

3. Con il terzo motivo la difesa del

GERMANI

Si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "inviolabilità del diritto alla detrazione IVA - violazione o erronea interpretazione della normativa IVA e del diritto comunitario avendo aver erroneamente interpretato gli articoli 19 del D.P.R. 633/1972 e l'articolo 18 della direttiva IVA 77/388, oggi rifuso nell'articolo 178 della direttiva 112/2006" (cfr. ricorso, p. 24).

3.1. Il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile.

3.2. Dalla piana lettura della decisione impugnata appare evidente che la C.T.R. ebbe a rigettare le difese formulate dal GERMANI, fondate sull'assenza di malafede di esso contribuente nel comportamento fiscale adottato, a cagione della "genericità delle doglianze avanzate [dal contribuente medesimo] in Ric. 2015 n. 27985 sez. ST - ud. 04-04-2022 -5- difetto di precisi riferimenti a particolari comportamenti fraudolenti e/o abusivi evidenziati dall'attività accertativa da parte dell'ufficio", nonché della "riconosciuta liceità da parte dell'ufficio del diritto [del contribuente] alla detrazione ai fini Iva /I 3.3. Orbene, il motivo pecca di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere stati trascriitti, da un lato, l'avviso di accertamento, nella parte relativa ai lamentati comportamenti asseritamente assunti in malafede dal contribuente e, dall'altro - a fronte della loro riscontrata genericità da parte della C.T.R. - le difese in proposito articolate dal GERMANI nei gradi di merito;
a ciò aggiungasi che, relativamente alla questione concernente il diritto alla detrazione dell'I.V.A., il motivo fonda su circostanze (i.e. un credito I.V.A. risultante da fatture passive pari a più di C 210.000,00) di cui non v'è traccia nella impugnata decisione e che, ancora una volta ai fini della specificità del motivo, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare se, come e quando proposte innanzi ai giudici della fase di merito (non essendo certamente sufficiente il generico richiamo, pure contenuto in ricorso, all'Ali. 25 all'originario ricorso di primo grado). D'altronde tali specificazioni (ed il connesso materiale probatorio di riscontro) appaiono tanto più necessarie se si considera che il diritto alla detrazione deve essere certamente riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) - quali, per l'appunto, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti - ma, affinché ciò sia possibile, cionondimeno occorre che il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea Ric. 2015 n. 27985 sez. ST - ud. 04-04-2022 -6- documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. :19938, Rv. 649829-01).
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