Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2023, n. 00060

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2023, n. 00060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00060
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17661/2019R.G., proposto da SVATORE RUOCCO ;
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo Studio dell’Avvocato Giuseppe Criscuolo;
rappresentato e difeso dagli Avv ocati M F e P I, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente- nei confronti di SERNO ENERGIA HOLDING s.p.a., in persona de l legale rappresentante pro tempore;
rappresent at a e difes a dall’Avvocato P F, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 407/2019della CORTE di APPELLO di SERNO, depositata ilgiorno 25 marzo 201 9;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. P S. P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. Frasca Est. Sni P S est.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 23 dicembre 2015, S R – premesso che, in qualità di architetto, aveva svolto attività di progettazione, direzione dei lavori ed altre attività in relazione atalune unità immobiliari su incarico della Azienda M unicipalizzata del gas del Comune di Salerno, poi divenuta Salerno Energia s.p.a. –la convenne dinanzi al Tribunale di Salerno, domandandone, in via principale, la condanna all’adempimento dell’obbligazione di pagargli il saldo del corrispettivo del contratto d’opera professionale concluso inter partes (pari all’importo di Euro 44.824,53) e, in via subordinata, la condanna a corrispondergli l’indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art.2041 c.c.. Costituitasi in giudizio la convenuta, che resisté ad entrambe le domande, il Tribunale rigettò, siccome infondata, quella principale, sul presupposto della nullità dell’invoca to rapporto contrattuale, per mancanza del requisito della forma scritta, richiesto ad substantiamnei contratti d’opera professionale stipulati delle pubbliche amministrazioni;
previo accertamento della circostanza di fatto che una parte delle prestazioni erano state svolte nel 1988, accolse , invece , parzialmente, in relazione ad esse, la domanda subordinata, (condannando la convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c., della somma di Euro 8.000,00), mentre rigettò la pretesa con riferimento alle prestazioni svolte successivamente, sul rilievo che l’actio de in rem verso non fosse proponibile, in relazione ad esse, in ragione della possibilità di esercitare il rimedio di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 2 marzo 1989 n.66 , che a vrebbe consentito al professionista di chiedere l’adempimento della controprestazione al P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. Frasca Est. Sni P S est. funzionario o amministratore che aveva invalidamente commissionato le prestazioni professionali in favore dell’ente.

2.In seguito al gravame proposto da Salerno Energia s.p.a., che aveva censurato la sentenza di primo grado in ordine all’accertamento di fatto in base al quale una parte delle prestazioni professionali erano state collocate nell’anno 1988, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato anche la domanda subordinataformulata da S R . La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che,alla luce dei documenti versati in atti, non vi era «la possibilità di collocare prima del marzo 1989 le attività svolte dal professionista» (p.4 della sentenza impugnata)e che, anzi, avuto riguardo ad un documento prodotto dallo stessoattore (in cui si dava atto che il suo progetto era stato approvato dal consigliodi amministrazione dell’azienda municipalizzata i n data 29 dicembre 1989), risultava «verosimile» (p.5 sentenza, cit.) che la sua attività fosse stata posta in essere nel periodo temporale successivo all’entratain vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. In ragione della possibilità dell’appellato di far valere la responsabilità dei funzionari e degli amministratori dell’ente, doveva dunque escludersi, ex art.2042 c.c., la sua legittimazione all’esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimentoverso l’ente medesimo.

3.Propone ricorso per cassazione S R sulla base di due motivi.Risponde con controricorso Salerno Energia Holding s.p.a.. In seguito a rimessione della Sesta Sezione civile, Sottosezione Terza, ex art.380-bis c.p.c., ultimo comma, c.p.c., è stata f issata la pubblica udienzadi questa sezione;
il ricorso è stato, peraltro, trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. Frasca Est. Sni P S est. 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. A P, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Le parti hannodepositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso. Al riguardo va ricordato il principio –affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità – secondo cui i l soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio – delle circost anze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 25/02/2009, n. 4468, successivamente, cfr.: Cass. 18/09/2009, n.20255;
Cass.26/06/2010, n. 15352;Cass. 04/11/2016, n. 22507).

1.1.Nel caso di specie, il controricorso è stato proposto da Salerno Energia Holding s.p.a., soggetto diverso da quello (Salerno Energia s.p.a.) che aveva partecipato al giudizio di appello quale successore P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. Frasca Est. Sni P S est. dell’Azienda Municipalizzata del gas del Comune diSalerno, ed a cui è stato indirizzato il ricorso, senza indicare, nell’atto, gli specifici documenti volti a provare le circostanze di fatto costituenti i presupposti di legittimazione a partecipare al giudizio in qualità di successoredel soggetto che aveva partecipato al grado precedente e senza neppure adeguatamente allegare tali circostanze. Il controricorsoè pertanto inammissibile.

2. Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo viene denunciata « violazione e falsa applicazione (art.360 n.3 c.p.c.) degli artt. 2041 e 2042 c.c.,in ragione dell’inoperatività dell’art.23 D.L. n.66 del 1989 per carenza del presupposto applicativo, con derivata violazione del principio iura novit curia(art.113 c.p.c.)». Il ricorrente deduce che la Corte di appello, prima di affrontare il profilo di indagine relativo alla dimostrazione ci r ca la collocazione temporale delle prestazioni professionali effettuate, avrebbe dovuto esaminare, anche officiosamente, la questione giuridica dell’applicabilità o meno della regola contenuta nell’art.23 del decreto- legge n. 66 del 1989 ad un ente che rivestiva la qualità di azienda municipalizzata, dotata di autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’ente di riferimento e svolgente attività di natura imprenditoriale. Ove si fosse correttamente posta tale problema – soggiunge il ricorrente – la C orte territoriale « rimediando ad una mancata valutazione già doverosamente es ercitabile dal primo giudice » (p.7 della sentenza impugnata), avrebbe ritenuto non estensibile, alla fattispecie, il predetto disposto normativo, avuto riguardo, per un verso, al la circostanza che esso era stato dettato con espresso e circoscritto riferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. Frasca Est. Sni P S est. montane (e trovava fondamento nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica di tali enti) e considerato, per a l tro verso, il principio, enunciato dalle Sezioni U nite di questa C orte con sentenza 9 agosto 2018, n. 20684, secondo cui le aziende municipalizzate non sono qualificabili, ai fini della no r mat i va sui contratti di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come pubbliche amministrazioni in senso stretto, sicché per i contratti da esseconclusi, salve ipotesi e discipline particolari, non è di regola imposta la forma scritta ad substantiam. Il rilievo della inapplicabilità dell’art.23 del decreto - legge n.66 del 1989 alla Azienda Municipalizzataappellante – conclude il ricorrente – avrebbedovuto essere formulato dalla C orte di appello , a prescindere da un’eccezionedi parte, «integrando, ex art.113 c.p.c., la sintomatica esplicitazione del paradigma “iura novit curia”, riservato all’esclusivo esercizio della funzione giurisdizionale» e non soggetto ad alcuna preclusione(p.8 del ricorso).
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