Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2018, n. 29952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2018, n. 29952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29952
Data del deposito : 20 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso 13106-2016 proposto da: ANAS S.P.A. C.F. 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE

185, presso lo studio dell'avvocato R V, rappresentata e difesa dall'avvocato R P, giusta delega in atti;- ricorrente

contro

F R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO

12/4, presso lo studio dell'avvocato F D L, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G C e S C, giusta delega in atti;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 6885/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2015, R.G.N. 5123/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F D L.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 10.11.2015, la Corte di appello di Napoli respingeva il gravame proposto da F R avverso la decisione del Tribunale partenopeo, con la quale era stata accolta parzialmente (per un importo di euro 24.534,01) la domanda proposta dal predetto, intesa alla corresponsione della somma di euro 28.352,84 a titolo di quota percentuale dell'incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/1994, per il periodo dal 6.3.1994 al 31.5.2006. 2. Riteneva la Corte che la percentuale della somma intera da liquidare, pari all'1,5% dell'importo posto a base di gara, da determinare con criteri e modalità previsti dalla contrattazione collettiva decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, costituisse oggetto di un diritto non condizionato dalla contemporanea richiesta da parte di tutti i destinatari dell'incentivo e che era compito del datore di lavoro attivare la procedura per la liquidazione degli importi in modo da rispettare le varie quote di partecipazione nell'ambito della quota complessiva. Poneva richiamo all'art. 18 della legge 109/1994, come modificata dalla I. 144/99, entrata in vigore il 23.5.1999, ed all'art.86 CCNL dell'

ANAS

1994/1997, prevedente la costituzione di un fondo alimentato dalla quota prevista dalla legge.

3. Evidenziava che il c.c.n.l. affidava ad un'intesa tra Anas e 00.SS. firmatarie del contratto la determinazione delle quote di competenza dei componenti degli uffici tecnici e del coordinatore unico e che allo stesso modo il successivo c.c.n.l. 1998/2001 stabiliva la ripartizione del fondo, prevedendo l'obbligo di emanazione, da parte dell'ANAS, di un regolamento entro 60 gg. Faceva, poi, riferimento a Cass.13384/2004, affermativa del diritto al risarcimento del danno per inottemperanza all'obbligo imposto dalla legge nel caso di assenza del regolamento ed alla sussistenza del diritto in relazione alla previsione di una condizione meramente potestativa, quale quella recante la previsione di emanazione del regolamento. Rilevava che l'ANAS, seppure in ritardo, in data 22.1.2001, aveva emanato detto regolamento per definire le quote percentuali ed il 16.10.2002 e che, in una relazione di sintesi, aveva definito le procedure applicative del regolamento, in cui erano analiticamente indicati gli importi da porre a base del compenso incentivante, sicchè non vi poteva essere dubbio sull'esistenza del diritto riconosciuto dalla stessa contrattazione collettiva.

4. Osservava che il Foglia aveva allegato vari progetti, la consegna dei lavori, la previsione dell'importo ed altri elementi, muniti di supporto probatorio documentale, rispetto ai quali l'ANAS aveva opposto contestazioni generiche.

5. Di tale decisione l'ANAS domanda la cassazione, affidando l'impugnazione a due motivi, illustrati in memoria, cui resiste, con articolato controricorso, il Foglia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si denunziano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 I. 104/1994 siccome integrata dalla legge 127/1997 (Bassanini bis) e dalla legge 144/99, nonché dal regolamento attuativo del detto art. 18, reso con D.M. 505/99 e con successivo regolamento ANAS del 22.1.2001, preceduto dalla determina dell'Autorità di vigilanza delle opere pubbliche n. 43 del 25.9.2000 e seguita dalle circolari

ANAS

19.3 e 23.4.2004, nonché del CCNL valevole per i dipendenti dell'azienda, vigente dal 1998 (art 85 e ss.), sia in relazione a ciascuna norma sopra indicata, che in relazione al combinato disposto di cui all'insieme di esse;
violazione dell'art. 12 delle Preleggi, sostenendosi che era controversa la lettura della normativa indicata, che non poteva essere interpretata come se il diritto del lavoratore all'incentivo spettasse sempre e comunque, indipendentemente dalle numerose condizioni previste e dalla esistenza di una progettazione, e non solo di una manutenzione ordinaria o straordinaria, come definito in successiva circolare ANAS. Si ritiene che, in mancanza di un procedimento amministrativo di accertamento, non possa sorgere il diritto di credito vantato e che la Corte del merito abbia attribuito uno sproporzionato rilievo alla pronuncia di questa Corte 13384/2004 che prevedeva, per il caso di inottemperanza all'emanazione di un regolamento, una responsabilità dell'Azienda generatrice del diritto al risarcimento del danno.

2. Con il secondo motivo, si lamentano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 2727 c.c. e degli artt.112 e 277 c.p.c., nonché motivazione omessa, ovvero solo apparente, in ogni caso illogica ed insufficiente, in relazione a punti decisivi della lite, osservandosi che la contestazione dell'ANAS vi era stata e che anche la qualificazione delle attività come attività progettuali non era rilevante, essendosi invertito l'onere probatorio laddove si era affermato che competeva all'ANAS la prova di una circostanza negativa (la "non sussistenza di un progetto"), ed essendo stato disatteso il principio della presunzione, in relazione alla ritenuta impossibilità di concepire opere quali quelle indicate dall' appellato senza un preventivo progetto.

3. Preliminarmente, deve essere disatteso il rilievo del controricorrente riferito all'inammissibilità delle censure avanzate ai sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c., considerato che la previsione dell'art. 348 ter, 50 comma, c.p.c. è applicabile, come previsto dall'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012. Nella specie, l' appello è stato proposto con ricorso del 9.6.2011, quindi antecedentemente alla entrata in vigore della suddetta normativa .
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