Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2006, n. 13053
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La prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento su nave di nazionalità straniera, con previsione, nella convenzione di imbarco, di arruolarsi alle condizioni di cui al contratto nazionale italiano, trova compiuta disciplina del termine prescrizionale, quanto a durata (biennale) e "dies a quo", nel codice della navigazione (art. 373 cod. nav.), sicchè ne risulta preclusa, sui medesimi punti, l'applicazione in via residuale del diritto comune. Conseguentemente, alla stregua delle dette disposizioni, i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto e il contratto si risolve di diritto, quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo (art. 373, primo comma, n. 5 cod. nav.). Inoltre, il termine prescrizionale è sospeso in pendenza del rapporto di lavoro e prima dello sbarco, o comunque del rimpatrio, del lavoratore marittimo nel porto di arruolamento e, in ogni caso, non decorre prima che il diritto possa essere fatto valere (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui si controverteva della prescrizione dei diritti derivanti da infortunio sul lavoro occorso a lavoratore marittimo su nave di nazionalità straniera).
I lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di nazionalità straniera - soggetti alla disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 1977 -, hanno diritto ad una tutela assicurativa, contro le malattie e gli infortuni, non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana - ancorché possano essere assicurati presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri - nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai principi fondamentali, anche in materia di retribuzione, contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali, ancorché non applicabili direttamente al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato al marittimo di ottenere dal datore di lavoro quanto dovuto, ex art. 2116 cod. civ., in dipendenza della mancata garanzia di una tutela assicurativa, contro gli infortuni, non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana, ex art. 74 t.u. n. 1124 del 1965, nonché il diritto ad un trattamento economico rispettoso dei minimi garantiti dai principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali, ancorché non applicabili direttamente al dedotto rapporto di lavoro).
La nazionalità della nave costituisce, ai sensi dell'art. 9 cod. nav., un criterio di collegamento, la cui utilizzazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, non ha valore assoluto, ma è condizionata all'impossibilità di individuare altri criteri di collegamento idonei ad indicare un ordinamento coerente di tutela degli interessi e dei diritti di coloro che sono coinvolti nelle situazioni relative al fatto tecnico della navigazione, con la conseguenza che esso opera solo in difetto della designazione, anche implicita, della legge regolatrice da parte dei contraenti. Inoltre, l'ordinamento giuridico nazionale, individuato dalle norme di diritto internazionale privato, quale ne sia il criterio di collegamento, deve intendersi nella sua globalità, e non già limitatamente alla disciplina di singoli istituti giuridici contemplati nel contratto che rechi la designazione dell'ordinamento applicabile (principio applicato dalla S.C. in fattispecie in cui, designata la legge italiana nel contratto di imbarco su nave di nazionalità straniera per materie diverse dalla prescrizione, le censure avverso la decisione di merito concernevano l'asserito assoggettamento del singolo istituto giuridico della prescrizione alla legge della nazionalità della nave).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell'avvocato D'ELIA PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSIO DEL VECCHIO, VINCENZO DEL VECCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via CRESCENZIO 103, presso lo studio dell'avvocato ROMANO POMARICI, rappresentato e difeso dall'Avvocato BOVE LUCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2387/2003 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/08/2003 - R.G.N. 3027/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/04/2006 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BOVE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata. La Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del Pretore della stessa sede, cha aveva rigettato - per prescrizione biennale (ai sensi dell'art. 373 c.n.) dei diritti fatti valere in giudizio - le domande proposte da GI LI (con ricorso per sequestro conservativo del 31 ottobre 1995 e con successivo ricorso - introduttivo del giudizio di merito in data 25 novembre 1996)
contro
AC;
SA, sedente nella Repubblica di Panama ed armatore di motonave (Madeira) con bandiera della stessa Repubblica, per ottenere quanto dovuto, per titoli diversi (indennità per invalidità permanente parziale, indennità totale temporanea, rimborso spese mediche, danni morali, saldo stipendio) - in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 1 settembre 1993, a bordo di detta motonave, "da attribuire ad uno scivolamento per la presenza di olio sulla scale, mentre scendeva dal boccaporto della stiva n. 1":
- essenzialmente in base ai rilievi che, alla data (22 settembre 1995) della propria costituzione in mora, andava confermata la prescrizione biennale (ai sensi dell'art. 373 c.n.) dei diritti derivanti dai contratto di arruolamento;
- che decorre, infatti, dalla data (6 settembre 1993) della partenza (dal porto di Mars El Braga), successiva all'infortunio, oppure dalla data (9 settembre 1993) di sbarco del lavoratore infortunato (nel porto di Baia) - mentre non trova applicazione, nella specie, la prescrizione triennale (di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112) - in quanto questa riguarda l'azione dell'assicurato contro
l'ente assicuratore (quale l'INAIL) - e che, comunque, le domande del LI risultavano, altresì, infondate nel merito per le considerazioni seguenti:
- quanto la risarcimento dei danni morali, i testi hanno escluso che - nel luogo dell'incidente - vi fosse la "presenza di olio o di unto" oppure una situazione dei luoghi che ponesse a carico del datore di lavoro l'adozione di una qualsiasi misura preventiva - peraltro neanche prospettata dal lavoratore - cd. analogamente, le prove testimoniali hanno escluso l'asserita omissione di soccorso a carico della stessa società datrice di lavoro;
- per i lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatatio marittimo per l'imbarco, come nella specie, su navi di nazionalità straniera, è stabilito (L. 4 aprile 1977, n. 135, articolo 4, Disciplina della professione di - raccomandatario marittimo) che debbono, tra l'altro, essere assicurati, contro gli infortuni, "presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana" e, comunque, dispone espressamente in tal senso il dedotto contratto di arruolamento, che ha ottenuto il nullaosta da parte della competente autorità marittima;
- ora la previsione, contenuta nella convenzione di imbarco di "arruolarsi alle condizioni di cui al contratto nazionale italiano" ne "limita espressamente la applicabilità relativamente all'obbligo di assicurazione (......), contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il Fondo di previdenza marinara";
- pertanto non compete al lavoratore ne' "il trattamento aggiuntivo a quello previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124" (di cui alla "tabella n. 14 allegata all'art. 58 del contratto collettivo 24 luglio 1991") - peraltro previsto da contratto per "equipaggi a bordo di navi da carico superiori a 3000 T,S,L, (tonnellate stazza lorda), laddove la motonave MADEIRA ha una stazza lorda inferiore alle tremila tonnellate e precisamente 2993, come certificato dal registro navale di Panama" (e, comunque, non è contestato) - ne' il "maggiore salario" previsto dal contratto collettivo italiano invocato;
- parimenti infondata risulta, altresì, la pretesa di una "indennità (.....) pari al valore capitale della rendita riconosciuta la lavoratore ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74 per invalidità permanente parziale conseguente ad
infortunio nella misura percentuale superiore al 10 per cento di ridotta attitudine al lavoro" - in quanto "si tratta di una richiesta di risarcimento per equivalente della rendita per invalidità, che trova il suo fondamento, peraltro erroneo (.....), nella violazione da parte della Gracemar di copertura assicurativa secondo la legge italiana" - mentre la "indennità per l'inabilità temporanea assoluta (.....) è stata correttamente corrisposta al LI giusta le prescrizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 4 (.......)".
"Avverso la sentenza d'appello, GI LI propone ricorso per Cassazione, affidato a sette motivi.
L'intimata AC S.A. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 9 e 373 c.n., art. 2697 c.c.), nonché vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5) -
GI LI censura la sentenza impugnata - per avere applicato la disciplina dell'ordinamento italiano (di cui all'articolo 373 c.n., cit.), in materia di prescrizione di diritti derivanti da
contratto di arruolamento - sebbene trovi applicazione, nella specie, la legge della nazionalità della nave (Repubblica di Panama) nella stessa materia (ai sensi dell'articolo 9 c.n., cit.), in quanto il contratto d'imbarco prevede, bensì, l'applicazione della legge italiana, ma con riferimento, tuttavia, a materie diverse dalla prescrizione (quali: diritti retributivi, previdenziali ed assistenziali).
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 c.n., D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112), nonché vizio motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5)
- il ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere applicato la disciplina dell'ordinamento italiano (di cui all'articolo 373 c.n., cit.), in materia di prescrizione di diritti derivanti da
contratto di arruolamento - sebbene dovesse, comunque, trovare applicazione la norma speciale (di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, cit.) in materia di prescrizione dei diritti
derivanti da infortunio sul lavoro.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 373, 343, n. 5, 356, 363 e 365 c.n., e art. 2697 c.c.), nonché vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5) - il ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere,
comunque, fissato la decorrenza della prescrizione biennale di diritti derivanti da contratto di arruolamento (di cui all'articolo 373 c.n., cit.) dalla data dello sbarco del lavoratore infortunato
(nel porto di Baia), otto giorni dopo l'infortunio (o da quella precedente di partenza della nave) - sebbene la stessa legge (articolo 373 c.n., cit.) faccia esplicito riferimento allo "sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto" ed il lavoratore marittimo infortunato deve essere rimpatriato, curato a spese dell'armatore, retribuito per sei mesi, risultandone, quindi, "la proroga legale del rapporto di lavoro durante la malattia e l'infortunio" (articoli 356, 363 e 365 c.n., cit.). Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2944 c.c.), omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5)
- il ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere, comunque, ritenuto estinti per prescrizione biennale (di cui all'articolo 373 c.n., cit.) i diritti, derivanti da contratto di arruolamento, fatti
valere in questo giudizio - sebbene la prescrizione fosse stata interrotta dal riconoscimento dei (debitore - dedotto dall'attuale ricorrente ed ignorato dal giudicante - quale risulta da pagamenti periodici (fino al 5 ottobre 1994), esplicitamente qualificati "acconto infortunio".
Con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2935 c.c.), omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5)
- il ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere, comunque, ritenuto estinto per prescrizione biennale (di cui all'articolo 373 c.n., cit.) il diritto alla "indennità o rendita vitalizia da
infortunio" - sebbene il diritto stesso sorga e la relativa prescrizione decorra dal "momento dell'accertamento dell'invalidità permanente" (avvenuto nel settembre 1994) o, comunque, "nell'ipotesi in cui la guarigione fosse avvenuta dopo novanta giorni dall'infortunio, il diritto al trattamento dovuto per l'invalidità permanente sarebbe sorto il 1 dicembre 1993" e considerazioni analoghe vanno fatte, altresì, per il "diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per mancata assicurazione e/o contribuzione", nonché