Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17514
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBRO DOMENICO nato a MILANO il 20/04/1965 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A P, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, anche riportandosi alla memoria scritta;
udito il difensore Si dà atto che il difensore Avvocato A S ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale via PEC presso la cancelleria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero avente a oggetto i registri di commercio, fabbricazione e riparazione delle armi comuni da sparo della società Mateba Italia s.r.I., di cui è legale rappresentante D L, nonché di alcune armi e parti di esse in quanto «cose costituenti corpo del reato o, comunque, cose pertinenti al reato la cui disamina e analisi è necessaria per il compiuto accertamento dei fatti per cui si procede» (così nel decreto di sequestro). A ragione della decisione il Tribunale in primo luogo avversava la doglianza difensiva secondo cui non vi fosse il fumus commissi delicti per ciascuna delle fattispecie contestate e, segnatamente, valorizzava: i) quanto all'art. 35 r.d. n. 773 del 1931, la mancata esibizione in occasione del controllo di qualsivoglia registro, anche in formato elettronico, ritenendo irrilevante l'inoltro successivo dello stesso, peraltro irregolarmente tenuto;
ii) quanto all'art. 23 I. n. 110 del 1975, il mancato invio al Banco nazionale di prova di due carabine e l'irrilevanza, ai fini della natura clandestina, che una di queste fosse priva dell'otturatore;
iii) quanto, infine, all'art. 20 I. n. 110 del 1975, l'ininfluenza del rinvenimento postumo della carabina che non era stata ritrovata al momento del controllo, pur risultando "presa in carico". Inoltre, riteneva il decreto di sequestro sufficientemente motivato in punto di esigenze probatorie per ciascuna delle contestazioni elevate nell'imputazione provvisoria.
2. Ricorre Libro per cassazione, a mezzo del difensore di fiducie, e deduce quattro motivi.
2.1. Con il primo lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero che si sarebbe limitato a un'elencazione di norme asseritamente violate dall'indagato, senza specificare la finalità perseguita con il provvedimento ablatorio.
2.2. Con il secondo in punto eccepisce l'omessa valutazione delle doglianze, in tema di fumus cammissi delicti del reato di cui all'art. 20 I. n. 110 del 1975, indicate in una memoria depositata a sostegno del riesame. L'arma mancante al momento del controllo fu regolarmente rinvenuta al momento della
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A P, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, anche riportandosi alla memoria scritta;
udito il difensore Si dà atto che il difensore Avvocato A S ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale via PEC presso la cancelleria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero avente a oggetto i registri di commercio, fabbricazione e riparazione delle armi comuni da sparo della società Mateba Italia s.r.I., di cui è legale rappresentante D L, nonché di alcune armi e parti di esse in quanto «cose costituenti corpo del reato o, comunque, cose pertinenti al reato la cui disamina e analisi è necessaria per il compiuto accertamento dei fatti per cui si procede» (così nel decreto di sequestro). A ragione della decisione il Tribunale in primo luogo avversava la doglianza difensiva secondo cui non vi fosse il fumus commissi delicti per ciascuna delle fattispecie contestate e, segnatamente, valorizzava: i) quanto all'art. 35 r.d. n. 773 del 1931, la mancata esibizione in occasione del controllo di qualsivoglia registro, anche in formato elettronico, ritenendo irrilevante l'inoltro successivo dello stesso, peraltro irregolarmente tenuto;
ii) quanto all'art. 23 I. n. 110 del 1975, il mancato invio al Banco nazionale di prova di due carabine e l'irrilevanza, ai fini della natura clandestina, che una di queste fosse priva dell'otturatore;
iii) quanto, infine, all'art. 20 I. n. 110 del 1975, l'ininfluenza del rinvenimento postumo della carabina che non era stata ritrovata al momento del controllo, pur risultando "presa in carico". Inoltre, riteneva il decreto di sequestro sufficientemente motivato in punto di esigenze probatorie per ciascuna delle contestazioni elevate nell'imputazione provvisoria.
2. Ricorre Libro per cassazione, a mezzo del difensore di fiducie, e deduce quattro motivi.
2.1. Con il primo lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero che si sarebbe limitato a un'elencazione di norme asseritamente violate dall'indagato, senza specificare la finalità perseguita con il provvedimento ablatorio.
2.2. Con il secondo in punto eccepisce l'omessa valutazione delle doglianze, in tema di fumus cammissi delicti del reato di cui all'art. 20 I. n. 110 del 1975, indicate in una memoria depositata a sostegno del riesame. L'arma mancante al momento del controllo fu regolarmente rinvenuta al momento della
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