Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2022, n. 39508

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2022, n. 39508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39508
Data del deposito : 19 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZAsul ricorso proposto da: E S nato a CIVITA CASTELLANA il 25/11/1956 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con decisione del 5 ottobre 2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma (giudizio abbreviato) del 24 aprile 2021 ha rideterminato la pena nei confronti di S E, esclusa la recidiva, in mesi 8 di reclusione ed C 2.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. (detenzione di grammi 4,32 di cocaina);
reato commesso il 22 aprile 2021. 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 125, 355, 247, 191 cod. proc. pen. e 103, T.U. stup.);
motivazione contraddittoria ed illogica, nullità del decreto di perquisizione e sequestro e omessa motivazione della convalida;
mancanza della prova del reato. L'art. 103 del T.U. stup. legittima la P.G. alla perquisizione e al sequestro, di iniziativa, nei casi di urgenza. La convalida del sequestro. da parte del P.M., risulta immotivata sui presupposti legittimanti la P.G. alla perquisizione e al sequestro di iniziativa (art.355 cod. proc. pen.). Il provvedimento di convalida, inoltre, erroneamente ritiene sussistente la flagranza del reato;
invece, nessuna flagranza sussisteva, in quanto l'imputato consegnava spontaneamente la sostanza stupefacente che deteneva nascosta in casa. La Corte di appello motiva in modo apparente richiamando la flagranza di reato. Infine, la sentenza non applica il principio in base al quale la nullità di un atto inficia ogni atto successivo. 2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.);
motivazione contraddittoria ed illogica. i La Corte di appello illogicamente non ha applicato la particolare tenuità del fatto in considerazione della qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.;
tuttavia, la qualificazione nell'ipotesi lieve non esclude la sussistenza della particolare tenuità del fatto. Inoltre, per la Corte di appello sarebbe ostativo al riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. il precedente specifico dell'imputato. Il precedente risale al lontano 1997, e può definirsi occasionale, non idoneo a ritenere una abitualità nel delitto. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
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