Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10432
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Testo completo
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARRIS MRIO nato a CAGLIARI il 28/06/1970 avverso l'ordinanza del 28/11/2022 del TRIB. LIBERTA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Nuoro, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 21 ottobre 2022, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Co- mune di Cagliari nei confronti di F M, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e trasporto da Cagliari a Nuoro di gr. 28,54 di eroina contenuta all'interno di un involucro ovoidale occultato nell'apparato endorettale - in Nuoro il 20 ottobre 2022 - con la recidiva reiterata e specifica). Il Tribunale di Nuoro, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza, desumibili dal verbale di arresto ed allegati, aveva fondato il rigetto della ri- chiesta di applicazione della misura cautelare in ragione delle modalità dell'azione e del comportamento collaborativo del prevenuto, sia in sede di perquisizione sia di udienza di convalida. La Procura aveva impugnato tale provvedimento, sottolineando come dalle risul- tanze processuali non emergesse il buon contegno processuale del F, avendo egli mentito agli operanti, affermando di essersi recato in Nuoro per cercare un lavoro non specificato, e negando di detenere qualcosa di illegale (al controllo sulla sua persona gli organi di P.G. erano giunti dopo aver controllato i precedenti penali). Inoltre, l'organo inquirente evidenziava che il F aveva riportato in passato ben
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Nuoro, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 21 ottobre 2022, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Co- mune di Cagliari nei confronti di F M, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e trasporto da Cagliari a Nuoro di gr. 28,54 di eroina contenuta all'interno di un involucro ovoidale occultato nell'apparato endorettale - in Nuoro il 20 ottobre 2022 - con la recidiva reiterata e specifica). Il Tribunale di Nuoro, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza, desumibili dal verbale di arresto ed allegati, aveva fondato il rigetto della ri- chiesta di applicazione della misura cautelare in ragione delle modalità dell'azione e del comportamento collaborativo del prevenuto, sia in sede di perquisizione sia di udienza di convalida. La Procura aveva impugnato tale provvedimento, sottolineando come dalle risul- tanze processuali non emergesse il buon contegno processuale del F, avendo egli mentito agli operanti, affermando di essersi recato in Nuoro per cercare un lavoro non specificato, e negando di detenere qualcosa di illegale (al controllo sulla sua persona gli organi di P.G. erano giunti dopo aver controllato i precedenti penali). Inoltre, l'organo inquirente evidenziava che il F aveva riportato in passato ben
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