Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19962
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIUDICE DI PACE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal nsigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Mi ero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha conci i chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25/3/2021, il Giudice di pace di Cosenza ha condannato RA IC alla pena pecuniaria di euro 200;00 di multa, ritenendola responsabile del reato di lesioni colpose, commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 141 cod. strada), per avere, alla guida della vettura Lancia Musa, procedendo a velocità elevata, non commisurata alle circostanze di tempo e luogo (in orario notturno ed in prossimità di una intersezione), cagionato lesioni lievi a AU AN, entrando in collisione con la vettura da questi condotta mentre costui si immetteva nel flusso della circolazione della strada percorsa dalla imputata.
2. Avverso la pronuncia di condanna ha proposto appello RA IC innanzi al Tribunale di Cosenza. L'appello, qualificato dal Tribunale ricorso per cassazione, è stato qui trasmesso per competenza. Le ragioni di doglianza, contenute in un unico motivo di ricorso, possono essere così sintetizzate. Richiesta di assoluzione dell'imputata. Il giudice ha errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, interpretando in modo non corretto gli insegnamenti della prevalente giurisprudenza di legittimità in tema di causalità della colpa. Il nesso causale tra il comportamento colposo e l'evento deve essere sempre provato e deve essere escluso nel caso in cui l'incidente si sarebbe egualmente verificato senza quella condotta o nel caso in cui l'evento sia conseguenza di una causa diversa. Vero è che in materia di circolazione stradale le imprudenze altrui sono sempre prevedibili e tutt'altro che eccezionali, tuttavia nel caso in esame la condotta serbata da AU AN si presentava come un evento eccezionale e assolutamente imprevedibile. Le argomentazioni attraverso le quali il giudice esclude che la persona offesa avesse intrapreso una manovra di inversione ad "U" sono del tutto incongrue e non soddisfacenti. Il giudice ha trascurato di considerare le seguenti circostanze: se il AU si fosse limitato ad immettersi nel flusso della circolazione avrebbe occupato la corsia più prossima alla sua posizione di uscita dalla piazzola, in tal modo mai avrebbe potuto impattare contro l'auto della