Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/12/2021, n. 41585

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/12/2021, n. 41585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41585
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 4979-2019 proposto da: MODALIS S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell'avvocato E T, rappresentata e difesa dall'avvocato G C;
2021

- ricorrente -

3421

contro

V M E, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato S B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1927/2018 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 24/12/2018 R.S.N. 874/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. G C;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 4979/2019 Fatti di causa 1. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 643/2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla Modalis srl a M E V, con lettera del 17.11.2016, per l'infondatezza del giustificato motivo oggettivo determinato dalla soppressione della sua posizione lavorativa di Brand Manager- Merchandiser presso la sede di Milano;
ha condannato, altresì, la società a corrispondere alla dipendente, ai sensi dell'art. 3 co. 1 d.lgs. n. 23/2015, una indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari all'importo mensile netto di euro 4.100,00 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo.

2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 192/2018, ha confermato la decisione di prime cure evidenziando che: a) la società non aveva offerto la prova della chiusura dell'unità operativa di Milano;
b) la prova testimoniale articolata, sul punto, era generica;
c) la datrice dì lavoro non aveva neppure dimostrato, in modo esauriente, l'asserita impossibilità di adibire la Vigato in mansioni diverse da quelle di Brand Manager- Merchandiser e non rilevava il fatto che la dipendente non avesse dato la propria preventiva disponibilità al trasferimento presso altra sede perché comunque l'azienda avrebbe potuto esercitare legittimamente il proprio ius variandi;
d) lo "straordinario forfetizzato", non essendo incluso tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione nazionale e costituendo una componente stabile della retribuzione percepita dalla lavoratrice, andava posto a base del calcolo degli istituti retributivi indiretti e della indennità sostitutiva di preavviso.

3. Per la cassazione ricorre Modalis srl in concordato preventivo con due motivi.

4. Resiste con controricorso M E V.

5. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.RG 4979/2019 2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 legge n. 604/66, degli artt. 115, 116, 420, 421 e 437cpc e dell'art. 2103 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Deduce che la chiusura del punto vendita di Milano era stata documentata con l'atto di risoluzione del rapporto locativo in essere e che la Corte territoriale non aveva ben valutato le articolate richieste di prova testimoniale nonché le risultanze processuali non contestate;
lamenta che i giudici di secondo grado non avevano attivato í propri poteri officiosi ex art. 421 e 437 cpc essendo stati offerti spunti di indagine da approfondire;
si duole, poi, che non era stato considerato l'assolvimento dell'onere del repéchage essendo stato offerto alla dipendente, in data 16.10.2016, il trasferimento alla sede di Spello, con diverse mansioni, che però era stato rifiutato.
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