Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/12/2022, n. 36696

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/12/2022, n. 36696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36696
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7292/2015R.G. proposto da: M M (C.F. MRLMRN65P69D150B), in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante di Calzature M di M Marina eC. S.a.s. rappresentata e difesa dall’Avv. MICHELE TOLOMINI (C.F. TLMMHL66E14D150C) e dall’Avv. GIORGIO ALLOCCA (C.F. LLCGRG40S09F839A) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, nonché dall’Avv. SONIA ALLOCCA (C.F. LLCSNO75E47H501O) in virtù di procura in data 19 settembre 2022, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimain Roma, Viale Tiziano, 108 –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – notificazione –società –socio – mera difesa N.7292/15 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 4336/67/14, depositata in data 11 agosto 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 28ottobre 2022.

RILEVATO CHE

1. La contribuente M M, nella sua duplice qualità di socia accomandataria e di legale rappresentante della cessata società Calzature M di M Marina e C. S.a.s., ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 1999, con il quale si accertavano i redditi con metodologia induttiva, stante l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA e venivano recuperate, a carico della società,IRAP e IVA e, a carico della socia, IRPEF per trasparenza. Come risulta dalla sentenza impugnata, l’avviso è stato impugnato con ricorso in data 17 febbraio 2012, quando lo stesso era già divenuto definitivo per omessa impugnazione e all’esito di una precedente impugnazione della relativa cartella di pagamento, il cui ricorso era stato precedentemente dichiarato inammissibile.

2. La contribuente ha dedotto che l’avviso di accertamento fosse radicalmente nullo e inesistente, in quanto notificato a società già cancellata dal Registro delle Imprese in data 4 luglio 2000, dovendosi applicare alle società di persone il principio dell’estinzione della società per intervenuta cancellazione.

3. La CTP di Cremona ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto oltre il termine previsto per l’impugnazione.

4. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 11 agosto 2014, ha rigettato l’appello della contribuente , ritenendo tardiva N.7292/15 R.G. Est. F. D’Aquino l’impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato in data 5 agosto 2004, avvenuta con ricorso proposto in data 17 febbraio 2012. Il giudice di appello ha, poi,confermato una ulteriore ratio decidendi del giudice di primo grado, ritenendo che la cancellazione della società di persone potesse comportare la relativa estinzione solo ove la stessa fosse avvenuta in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, per cui l’estinzione della società di persone si sarebbe verificata solo a partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della menzionata disposizione normativa.

5. Propone ricorso per cassazione la contribuente , affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. La ricorrente ha successivamente depositato procura di altro codifensore.

CONSIDERATO CHE

1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa e/o errata applicazione della medesima disposizione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’atto impositivo fosse stato notificato alla contribuente quale socia della società cancellata, nonché nella parte in cui non ha rilevato l’inesistenza dell’atto impositivo in quanto indirizzato e notificato a soggetto inesistente. Osserva parte ricorrente che l’atto impositivo sia stato notificato alla M esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante della società cancellata dal Registro delle Imprese e non anche alla stessa quale socia, con conseguente intrasmissibilità del debito tributario incorporatoalla contribuente quale socia della società. Parte ricorrente trascrive l’intestazione dell’avviso impugnato, che recherebbe come destinatario la società partecipata estinta per cancellazione e non anche la contribuente quale socia della stessa. N.7292/15 R.G. Est. F. D’Aquino 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 14 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello non ha rilevato la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra socia G P in caso di impugnazione di avviso di accertamento per IRAP e IVA nei confronti di società di persone, con litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soci. Trascrive, in proposito, in parte qua la visura del Registro delle Imprese della società cancellata.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2495, 2313, 2324 cod. civ., come modificati dall’art. 4 d. lgs. n. 6/2003, nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - violazione e / o falsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello ritenuto che l’atto impositivo fosse stato notificato essendo l’estinzione intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2004. Si d educe come tale motivazione appaia contraddittoria, in quanto la notificazione dell’avviso è intervenuta in epoca successiva (oltre che alla effettiva cancellazione) anche al 1° gennaio 2004 (5 agosto 2004), per cui la motivazione sa rebbe
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