Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/2014, n. 17191
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La sentenza dichiarativa di fallimento è inefficace solo a seguito del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento del reclamo ex art. 18 legge fall., sicché, ove quest'ultima venga cassata, la prima si stabilizza.
Il giudizio di omologazione del concordato preventivo ed il procedimento per la revoca dell'ammissione ed art. 173 legge fall. (nella specie innestatosi nel primo), non sono due subprocedimenti separati ed autonomi ma due fasi di un unico procedimento, poiché l'ammissione costituisce il presupposto necessario per l'omologazione, sicchè, venuta meno la prima, non è più possibile la seconda. Ne consegue, altresì, che, pendente la procedura concordataria, la domanda di fallimento può essere utilmente proposta, oltre che nel corso del procedimento di revoca, anche durante il giudizio di omologazione.
Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo per essersi accertato a seguito di relazione del commissario giudiziale, l'esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato dalla società debitrice nelle sue scritture contabili e la piena consapevolezza del suo legale rappresentante, e quindi della società medesima, di tale omissione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R R - Presidente -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. D V R M - rel. Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13941/2010 proposto da:
FALLIMENTO CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 00628380867), in persona del Curatore avv. N N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BOEZIO 14, presso l'avvocato L M, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00628380867), in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato M C, rappresentata e difesa dall'avvocato FINA GAETANO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
BEST S.R.L.;
- intimata -
sul ricorso 14289/2010 proposto da:
CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00628380867), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato M C, rappresentata e difesa dall'avvocato FINA GAETANO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, già DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
FALLIMENTO CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI CESIT S.R.L. COMPAGNIA L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, BEST S.R.L.;
- intimati -
Nonché da:
FALLIMENTO CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 00628380867), in persona del Curatore avv. N N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BOEZIO 14, presso l'avvocato L M, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, già DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI CESIT S.R.L. COMPAGNIA L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, BEST S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 373/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale CESIT, l'Avvocato M. CANFORA, anche per G. FINA che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Fallimento, rigetto del ricorso CESIT in liquidazione, inammissibilità altri ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della segnalazione del commissario giudiziale ai sensi della L. Fall., art. 173, il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 24/4/2009, revocava l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della Cesit s.r.l. Compagnia per l'estrazione dei succhi s.r.l. in liquidazione e, ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge, ne dichiarava il fallimento.
La sentenza veniva reclamata dalla società, che chiedeva la revoca della dichiarazione di fallimento;
il Fallimento si costituiva ed eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dei motivi di reclamo.
Veniva disposta la notificazione degli atti processuali agli istanti B s.r.l. e Ministero dello Sviluppo Economico;
la prima non si costituiva, mentre si costituiva il Ministero, contestando la fondatezza del gravame.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 13/1-20/4/2010, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
ha revocato il fallimento dichiarato con sentenza del 24/4/09, e,respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da Cesit, ha compensato integralmente tra le parti costituite le spese, dichiarandole irripetibili nei confronti del contumace.
Nello specifico e per quanto ancora rileva, premessa l'applicabilità delle norme di cui al correttivo introdotto con il D.Lgs. n. 169 del 2007, la Corte del merito ha respinto il secondo motivo di reclamo,
rilevando che a seguito della relazione del Commissario giudiziale del 29/1/09 (con la quale erano stati segnalati crediti, da collocare al chirografo, non dichiarati dalla società debitrice), era stato iniziato il procedimento L. Fall., ex art. 173, ed il Tribunale aveva incentrato il proprio esame sul credito vantato da Coface Assicurazioni per Euro 192.542,42, non appostato nelle scritture contabili, portato, quanto ad Euro 76.138,69, da sentenza passata in giudicato risalente al novembre 2004, notificata unitamente al precetto nel novembre 2006, e per il resto, relativo ai premi maturati anche dopo il deposito della proposta e non pagati (afferenti alla polizza fideiussoria stipulata a garanzia della restituzione della quota di agevolazione di cui alla delibera CIPE del 18/12/96 del Patto Territoriale di Enna).
Secondo la Corte del merito, il Tribunale aveva dato per acquisito al processo, siccome ammesso dalla società proponente, che parte di detto credito era appostato nelle scritture contabili della stessa per Euro 41.832,00, da collocarsi al chirografo, sotto la voce "Patti Assicurazione TG", priva di causale, e di elementi utili per identificare il creditore, tant'è che il Commissario non era stato in grado di effettuare le comunicazioni funzionali al voto da spendere in assemblea.
Il Tribunale pertanto, osserva la Corte del merito, aveva tratto dall'inattendibilità delle scritture uno degli argomenti per suffragare la sussistenza del dolo legittimante la revoca dell'ammissione, ma non aveva fatto questa conseguire dall'accertata irregolare tenuta delle scritture.
Ciò posto, il Giudice di merito ha rilevato che ad integrare gli atti di frode L. Fall., ex art. 173, sul piano oggettivo, concorrono le condotte, a contenuto patrimoniale o documentale, commissive o omissive, anche precedenti la domanda di concordato,oltre che coeve, purché caratterizzate sul piano soggettivo anche dalla sola consapevole volontarietà dell'omissione (non essendo necessaria invece la commissiva preordinazione fraudolenta), e con la finalità di "sfalsare il dato prospettico riferito ai creditori ed utilizzato per formulare la proposta, ivi compresi i comportamenti inerenti le scritture contabili...che si concretino nella mancata appostazione di crediti certi".
Quindi, anche l'omessa denuncia di crediti rilevanti, derivante da omessa appostazione, ne' valeva quale esimente il fatto che il credito in parte fosse presente nelle scritture contabili con la diversa intestazione "Patti Assicurazioni TG", in mancanza dell'indicazione della causale e del riferimento nominativo del creditore;
ne' rilevante il cambiamento soggettivo dell'organo gestorio, vista l'imputazione del fatto doloso alla società, disposta dalla L. Fall., art. 173, e considerato il principio di immedesimazione organica;
inoltre, il Tribunale aveva accertato