Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2009, n. 1522

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Ai fini del riconoscimento, agli operatori di ripresa addetti ai servizi giornalistici di testate giornalistiche televisive, dei singoli istituti contrattualmente previsti per i giornalisti, va eseguita una compiuta analisi dei presupposti richiesti dalle norme collettive per l'individuazione in fatto dei presupposti medesimi, particolarmente quando si tratta di indennità di doppia testata, di mini-inviato, di locomozione, di aumento supplementare e di straordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2009, n. 1522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1522
Data del deposito : 21 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. D N V - rel. Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.P.A., quale successore a titolo universale della Rai - Radiotelevisione Italiana - Società per Azioni, a seguito della fusione per incorporazione di quest'ultima - in Rai Holding Società per Azioni, con contestuale mutamento di denominazione dell'incorporante, come sopra, in RAI - Radiotelevisione italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

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326, presso lo studio dell'avvocato S R, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, G F giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
L A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B L giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2958/2004 del TRIBUNALE di M, depositata 2008 il 03/03/2004 R.G.N. 253/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2008 2772 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l'Avvocato PORCELLI per delega S R;

udito l'Avvocato D'AMATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVI

Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. L Antonio conveniva dinanzi al Pretore di Milano la spa RAI per chiedere differenze retributive afferenti il periodo 1.1 - 31.12.1993. In contraddittorio con la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda. Proponeva appello la RAI ed il Tribunale di Milano confermava la sentenza di primo grado. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:
non è fondata la tesi della RAI, secondo la quale l'accordo integrativo relativo ai giornalisti si applica soltanto ai dipendenti i quali espletano attività giornalistica nell'accezione tecnica e tradizionale del termine, e non anche ai telecineoperatori i quali abbiano acquisito tale qualifica;
tale tesi è stata tra l'altro disattesa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10771.1998, relativa ad altro periodo lavorativo prestato dall'attore;

la circostanza che nel contratto integrativo aziendale siano separatamente menzionati i telecineoperatori non pregiudica l'acquisizione da parte degli stessi della qualifica di giornalista;

quanto ai singoli istituti retributivi, spetta senz'altro l'indennità di doppia testata, in relazione alla specializzazione conseguita e costituendo il fatto di stare a disposizione di diverse testate un aggravio di lavoro, come dimostra la circostanza che nell'accordo integrativo 14.11.1991 il requisito dell'"aggravio di lavoro" previsto dal contratto precedente sia stato soppresso, ritenendosi perciò che tale aggravio, in caso di lavoro prestato per più testate, sia "in re ipsa";
quanto all'indennità di specializzazione, destinata ai giornalisti che esercitano l'attività professionale utilizzando le tecnologie proprie del mezzo audiovisivo, essa spetta in ragione della specializzazione conseguita nell'utilizzazione della cinepresa come mezzo di espletamento del servizio;

non risulta richiesta l'indennità di "mini- inviato";
lo stesso è a dirsi per i "mancati non lavorati" ovvero "seste giornate";

spetta il compenso forfettario ex art. 1 dell'accordo 14.12.1972 per 48 giornate lavorative a fronte delle festività ed il compenso per le festività speciali, nonché il forfait per straordinario del 15% (le voci di cui al presente alinea non saranno oggetto di censura in Cassazione).

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