Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2023, n. 34851
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Anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, non ostandovi la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, poiché per tutte le questioni di carattere processuale, pur risultando inscindibilmente connessi i profili di diritto e quelli di fatto, è possibile distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata alla S.C. con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la rilevanza della questione, sia successivamente, per l'applicazione del principio di diritto enunciato.
In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione - nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992 - non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall'Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico), in base ad un'interpretazione restrittiva della norma, coerente con l'esclusione della natura tributaria del predetto beneficio, e in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7201/2023 Numero sezionale 405/2023 Numero di raccolta generale 34851/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da Oggetto: rinvio pregiudiziale – giurisdizione Pasquale D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - O D M - Consigliere - A G - Consigliere - R.G.N. 7201/2023 C G - Consigliere - Cron. A C - Consigliere - UP – 26/09/2023 G I - Consigliere - G M - Consigliere Rel. - R M - Consigliere - A S - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale iscritto al n. 7201/2023 R.G., disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento con ordinanza del 31 marzo 2023, nel procedimento vertente tra FUELTRUCK S.R.L. e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Numero registro generale 7201/2023 Numero sezionale 405/2023 Numero di raccolta generale 34851/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 ed iscritto al n. 39/2021 R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2023 dal Consigliere G M;
uditi gli Avvocati dello Stato R P e D D G;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha concluso chiedendo l'e- nunciazione del seguente principio di diritto: «sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario a decidere la controversia avente ad oggetto il diniego op- posto dall'Agenzia delle entrate alla domanda di contributo a fondo perduto richiesto ex art. 25 del d.l. n. 34/2020». FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 31 marzo 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: «se spetti al Giudice tributario la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedi- mento di diniego (comunicazione di scarto) del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34».
2. Il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria ha ad og- getto il ricorso proposto dalla Fueltruck S.r.l. avverso un provvedimento adot- tato il 10 settembre 2020, con cui l'Agenzia delle entrate ha rifiutato il paga- mento del predetto contributo, rilevando che la richiedente non risulta tra gl'intestatari dell'IBAN indicato nella relativa istanza o l'IBAN presenta irre- golarità. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha riconosciuto di essere in- corsa in errore materiale nell'indicazione dell'IBAN, riferendo che quest'ultimo è stato modificato dalla banca nell'ambito di una riorganizzazione delle pro- prie filiali, ma precisando che la stessa banca ha espressamente consentito ai propri correntisti di continuare ad utilizzare quello precedente, ed aggiun- gendo che dal medesimo IBAN è stato effettuato il pagamento dell'IVA, rego- larmente accettato dall'Ufficio. 2 Numero registro generale 7201/2023 Numero sezionale 405/2023 Numero di raccolta generale 34851/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 Si è costituita l'Agenzia delle entrate, e ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, non contestando la sussistenza dei requisiti pre- scritti per il riconoscimento del contributo, ma affermando la non impugnabi- lità del provvedimento, in quanto non recante una decisione di rigetto e non preclusivo di un'istanza di revisione in autotutela, con l'indicazione dell'IBAN corretto, e sostenendo comunque la non emendabilità dell'errore.
3. Nel sollevare la questione, la Corte di Giustizia tributaria ha dato atto, in primo luogo, dell'esistenza di opinioni divergenti in ordine alla stessa uti- lizzabilità dello strumento di cui all'art. 363-bis cod. proc. civ. da parte del Giudice tributario, collegati a) alla genericità del riferimento, contenuto nello art. 363-bis, al giudice di merito, quale autorità legittimata a disporre il rinvio pregiudiziale, b) alla circostanza che una disposizione sostanzialmente ana- loga, originariamente inclusa nel disegno di legge di riforma del processo tri- butario (d.d.l. n. 2636/2022), è stata stralciata nel testo approvato dal Se- nato, unitamente a quella che prevedeva il ricorso nell'interesse della legge del Procuratore generale della Corte di cassazione contro le sentenze del giu- dice tributario di merito, c) alla mancanza, nella legge 26 novembre 2021, n. 206, di una specifica delega per l'introduzione di tale meccanismo nel pro- cesso tributario, d) all'operatività della disposizione di cui all'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che estende al giudizio tribu- tario le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e e) alla netta suddivisione fra magistratura ordinaria e magistratura tributaria, ulte- riormente accentuata dalla legge 31 agosto 2022, n. 130. Premesso che il rinvio pregiudiziale, più che porsi come elemento desta- bilizzante rispetto alle garanzie di autonomia riconosciute a ogni giudice dallo art. 101, secondo comma, Cost., rappresenta un'opportunità offerta al giu- dice di merito per rivolgersi all'organo giurisdizionale che, nell'attuale siste- ma, garantisce l'unità e l'uniforme interpretazione del diritto anche in materia tributaria, la Corte ha ritenuto che l'utilizzabilità di tale strumento anche in materia tributaria trovi conforto proprio nello sviluppo parallelo delle riforme del processo civile e tributario e nella sostanziale identità delle disposizioni incluse nei rispettivi disegni di legge, nonché nella posizione della Corte di cassazione, quale organo chiamato a garantire l'uniformità del diritto ogget- 3 Numero registro generale 7201/2023 Numero sezionale 405/2023 Numero di raccolta generale 34851/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 tivo anche nel settore tributario: ha osservato infatti che l'istituto in esame costituisce espressione di un nuovo bilanciamento tra i poteri riconosciuti alla giurisdizione di merito e di legittimità, nell'ambito del quale alla compressione del potere decisorio cui il giudice di merito decide di sottostare nell'esercizio delle prerogative che la legge gli attribuisce fa riscontro una forte espansione del ruolo d'impulso allo stesso spettante come parte del sistema giustizia nel suo complesso, inteso non più solo come funzione dello Stato diretta all'at- tuazione del diritto nel caso concreto, ma come servizio pubblico in cui le risorse destinate alla soluzione della singola controversia contribuiscono al soddisfacimento di un più ampio compendio di esigenze individuali. Ha ag- giunto che tale meccanismo si pone in linea con l'esigenza del giusto pro- cesso, affidando alla Corte di cassazione il compito di decidere la questione ad essa sottoposta con pronunce rese in pubblica udienza, sia a sezioni unite che a sezione semplice, con la requisitoria scritta del Procuratore generale, per ciò stesso dotate di una valenza nomofilattica al più elevato livello e tali da renderle, se non vincolanti per altri giudizi, sicuramente dotate di un par- ticolare grado di persuasività, proprio perché orientate a garantire la certezza e la prevedibilità del diritto. Ha affermato che, con riguardo al processo tri- butario, tali ragioni trovano conferma per un verso nell'art. 3 della legge n. 130 del 2022, il quale esprime una esigenza di razionalizzazione degli orien- tamenti giurisprudenziali all'interno della Cassazione, nella quale il conten- zioso tributario assume notoriamente una dimensione di particolare rilevanza quantitativa, e per altro verso nell'unità del rito del processo civile di cassa- zione e nella posizione della Sezione tributaria, la quale, pur costituendo una sezione specializzata, non si configura come un ordine distinto ed autonomo.
3.1. Precisato poi che la questione riguardante la legittimità delle deci- sioni di scarto telematico adottate dall'Agenzia delle entrate ha costituito og- getto di altre controversie, nelle quali l'Agenzia ha costantemente eccepito la non impugnabilità del provvedimento di diniego e l'insussistenza dei presup- posti per il riconoscimento del contributo, la Corte ha rilevato che alcune sen- tenze hanno accolto la domanda nel merito, ritenendo correttamente attivata la tutela giurisdizionale dinanzi al Giudice tributario, mentre un'altra ha affer- mato la spettanza della giurisdizione al Giudice ordinario. 4 Numero registro generale 7201/2023 Numero sezionale 405/2023 Numero di raccolta generale 34851/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 Ciò posto, ha dato atto dell'esistenza di diverse opzioni ermeneutiche an- che in ordine alla possibilità di sollevare, mediante il rinvio pregiudiziale, una questione esclusivamente di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice che dispone il rinvio. Ha rilevato infatti che, secondo un primo approccio, la peculiarità di tale questione non ne impedirebbe la rimessione alla Corte di cassazione, riguardando la stessa soltanto l'interpretazione del quadro nor- mativo di riferimento rilevante ai fini dell'individuazione del plesso giurisdi- zionale competente a decidere la controversia, ed essendo volta a sollecitare l'enunciazione di un principio di diritto vincolante nell'ambito del giudizio cui si riferisce, anche in caso di riproposizione della medesima domanda a seguito di estinzione. Tale ambito di operatività del principio enunciato e la spettanza al giudice del potere di sollevare la questione consentirebbero poi di escludere qualsiasi sovrapposizione dello stesso al regolamento di giurisdizione, nonché di porre rimedio ad uno dei fattori più dirompenti ai fini dell'allungamento dei tempi processuali, anche in materia tributaria. Secondo un'altra interpreta- zione, invece, un intervento della Corte di cassazione volto unicamente a fis- sare una regola astratta di diritto in