Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/11/2018, n. 28222

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/11/2018, n. 28222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28222
Data del deposito : 6 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7403-2018 per regolamento di giurisdizione proposto f'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 593/2018 depositata il 7/3/2018 (r.g. n. 167/18) nella causa tra: CANDELA MASSIMO;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, GUALTIERO CIPPARRONE;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere A D;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale P M, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, in accoglimento del ricorso, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che La questione concerne il riparto di giurisdizione sulle impugnative aventi ad oggetto provvedimenti assunti da un'azienda sanitaria per la copertura di posti vacanti di dirigente di struttura sanitaria complessa;
nel caso in esame, il direttore generale della Azienda ospedaliera di Cosenza con deliberazione n. 148 del 2017 ha affidato a G C l'incarico di dirigente della struttura complessa di ortopedia e traumatologia presso la medesima azienda;
la deliberazione, unitamente agli atti conseguenti, ivi compreso il contratto di lavoro, è stata impugnata da M C dinanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha declinato la sua giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
il tribunale ha motivato la declinatoria sul presupposto che nella specie ricorressero «i connotati tipici di una procedura concorsuale»;
il giudizio è stato riassunto dinanzi al Tar della Calabria il quale, con l'ordinanza qui in esame, pubblicata in data 7/3/2018, ha sollevato ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod.proc.amm., conflitto di giurisdizione e ha sospeso il giudizio;
il Tribunale amministrativo dubita che la procedura in esame abbia carattere concorsuale, a tal fine essendo irrilevante sia il fatto che ad essa siano ammessi anche soggetti estranei al servizio sanitario e medici dipendenti di enti diversi da quello reclutante, sia il fatto che la Ric. 2018 n. 07403 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- commissione esaminatrice, in applicazione dell'art. 4 del D. L. 13/9/2012, n. 158, convertito dalla L. 8/11/2012, n. 189, in seguito al colloquio e alla valutazione dei curricula, attribuisca punteggi o formi una graduatoria;
al contrario si verte in un'ipotesi di affidamento dell'incarico dirigenziale a tempo in cui la nomina del vincitore è ancorata alla valutazione fiduciaria del direttore generale, sia pur nell'ambito di una terna di nominativi formata dalla commissione;
nessuna delle parti si è costituita nel presente procedimento;
il Pubblico Ministero, nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 380- ter cod. proc. civ., ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi