Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2018, n. 25174
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) G M A, nato il 23/03/1986;Avverso l'ordinanza emessa il 10/10/2016 dal Tribunale di sorveglianza di Trento;Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. A C;Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. L T, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trento respingeva l'istanza di concessione della liberazione anticipata speciale presentata da M A G per i periodi di carcerazione compresi tra il 04/07/2011 e il 22/07/2011 e tra 1'11/03/2015 e il 21/08/2015. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Trento sul presupposto che G non aveva dato prova di avere collaborato al percorso trattamentale attivato nei suoi confronti, com'era evidente dalle sanzioni disciplinari che aveva riportato nell'arco temporale considerato. 2. Avverso tale ordinanza M A G ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Trento aveva fatto riferimento a periodi di carcerazione differenti da quello richiesto da G, esclusivamente riguardante la frazione temporale compresa tra il 12/03/2016 e 1'11/09/2016. Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Trento, nel rigettare il beneficio penitenziario richiesto dal ricorrente, aveva fatto riferimento ai periodi di detenzione compresi tra il 04/07/2011 e il 22/07/2011, in violazione del principio dell'infungibilità della pena. Con il terzo motivo si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente all'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Trento nel valutare le infrazioni disciplinari commesse da G durante la sua detenzione. Infine, con il quarto motivo, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente all'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Trento nel valutare il percorso trattamentale intrapreso da G nell'arco temporale presupposto. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi