Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2019, n. 18200
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nei confronti di: NAPOLI ANNA MARIA (OBBLIGO DIMORA) nato a BOVALINO il 12/03/1960 SICILIANO BRUNO GERARDO (OBBLIGO DIMORA) nato a LOCRI il 11/09/1955 avverso l'ordinanza del 05/11/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere A C;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/11/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Napoli A M e Siciliano B G per omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ai rispettivi difensori avv. M M e avv. P M M, già nominati in precedenza, rilevando che le nomine degli stessi non possono intendersi implicitamente revocate in seguito alla nomina del difensore e alla elezione del domicilio effettuate successivamente in carcere il 28/07/2018 da parte di A M Napoli e il 26/07/2018 da parte di B G Siciliano. 2. Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo, con unico motivo di ricorso, radicale vizio di motivazione "non avendo il GUP indicato l'epoca e le modalità con cui sarebbero state effettuate e depositate le nomine dei difensori di fiducia di Napoli e Siciliano, asseritamente pretermessi (né ha preteso che i presunti difensori di Siciliano in udienza dimostrassero la loro legittimazione) e non avendo esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto invalida o inefficace la revoca della nomina dell'avv. Molinengo Mauro quale difensore di fiducia della Napoli e dell'avv. P M M quale difensore di fiducia di Siciliano". In particolare, il ricorrente rappresenta che, prima di procedersi alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato agli indagati uno specifico invito a eleggere domicilio e a nominare non più di due difensori di fiducia, con l'espresso avvertimento che ogni difensore nominato in precedenza ma non successivamente indicato nella dichiarazione sarebbe stato implicitamente revocato, e che l'invito era accolto da entrambi gli imputati.
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