Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2022, n. 09205

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2022, n. 09205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09205
Data del deposito : 17 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Z L, nata a Bologna il 07/02/1981 avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di appello di Bolo gna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi gliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avv. P C, difensore e procuratore speciale della parte civile Aeroporto Marconi di Bologna s.p.a., che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputato alle spese di rappresentanza e difesa;
letta la memoria dell'avv. S B, difensore dell'imputata, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado dell'il ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato L Z in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen., per avere - quale incaricata di pubblico servizio, ricoprendo la qualifica di guardia particolare giurata addetta ai controlli di sicurezza sui bagagli dei viaggiatori, in servizio presso l'aeroporto 'Marconi' di Bologna - violando i doveri inerenti alle proprie funzioni, rivelato notizie d'ufficio, pubblicando sull'applicazione telefonica 'WhatsApp' le foto raffiguranti una pistola all'interno di un bagaglio apparsa sull'apparato radiogeno di controllo dell'aeroporto e una relazione di servizio redatta dalla stessa imputata e da sue colleghe concernente il rinvenimento dell'arma (fatto accertato il 2 febbraio 2016).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Z, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto cinque motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 326 cod. pen., 133 e 138 t.u.l.p.s., 256-bis regio decreto 6 maggio 1940, n. 640, 2 d.m. n. 85 del 1999, e vizio di motivazione, per insufficienza e illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché l'imputata non potesse essere qualificata incaricato di pubblico servizio;
in particolare, per avere erroneamente ampliato la portata dei compiti spettanti alle guardie particolari giurate ai sensi del predetto art. 138, senza considerare che le stesse possono svolgere solo attività ausiliarie e non pubbliche funzioni che comportino una limitazione diretta della libertà dei cittadini, che vanno riservate al personale della polizia di Stato in servizio presso lo scalo aereo.

2.2. Vizio di motivazione, per insufficienza, illogicità e travisamento, per avere la Corte distrettuale sostenuto che l'imputata avesse compiuto una mera attività di controllo radioscopico dei bagagli, laddove dal contenuto della relazione di servizio indicata nell'imputazione risultava che ella aveva effettuato una ispezione manuale di un bagaglio di stiva, svolgendo un'attività certificativa, implicante l'esercizio di pubbliche potestà che non sarebbe stato a lei delegabile.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 326 cod. pen., e vizio di motivazione, per insufficienza e illogicità, per avere la Corte di merito confermato la natura di "notizia coperta dal segreto d'ufficio" a proposito dei dati rivelati, nonostante la relazione di servizio redatta non contenesse dati sensibili tutelati dal Codice della privacy;
come fosse errato il riferimento alla violazione dei doveri fissati da un codice etico interno, in quanto il reato de quo è configurabile solo in caso di violazione di un dovere giuridico di segretezza, nella fattispecie 2 y non configurabile;
e come, in ogni caso, non fosse risultato leso un bene giuridico riferibile ad una pubblica amministrazione, essendo stati posti in discussione solamente interessi di soggetti privati, quali sono la società che gestisce l'aeroporto di Bologna e il passeggero sottoposto a controllo.

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per insufficienza e illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente sostenuto che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità fosse stata formulata tardivamente, nonché per avere escluso che il fatto accertato potesse considerarsi di particolare tenuità, nonostante fosse stato dimostrato che le relazioni di servizio, analoghe a quella oggetto di addebito, fossero abitualmente affisse in una bacheca accessibile anche ad estranei, pure facendo riferimento ai diversi criteri che avevano indotto ad escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.

2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per insufficienza e illogicità, per avere la Corte bolognese ingiustificatamente negato alla imputata le attenuanti generiche, benché fosse risultato provato che il regolare funzionamento delle attività aeroportuali non aveva subito alcun pregiudizio;
che all'imputata, peraltro rimasta contumace, non poteva essere chiesto un atteggiamento collaborativo;
e che alla prevenuta era stata, comunque, inflitta una pena pari al limite edittale minimo, per giunta con il beneficio della sospensione condizionale della sua esecuzione.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di L Z vada rigettato.
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