Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 244
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La attuabilita' in concreto del privilegio speciale presuppone l'acquisizione al fallimento del bene in relazione al quale il privilegio stesso e' sorto e sul quale questo deve esercitarsi. Consegue che il giudice, in sede di verifica dei crediti, deve negare l'ammissione (del credito) in via privilegiata - e cio' per la inutilita' del relativo provvedimento - se gia' al momento della verifica stessa sia assolutamente certo che il bene, non acquisito alla massa, non potra' esserlo nemmeno in futuro.
Proposta domanda di ammissione in via privilegiata di un credito al passivo fallimentare, (domanda) formulata con riferimento al bene assoggettato a privilegio (speciale) a favore del credito stesso, non costituisce domanda nuova quella, intesa a ribadire detta domanda di ammissione, che sia formulata con riferimento alla somma che, in virtu' di transazione stipulata dal fallimento ed avente ad oggetto la rinunzia da parte di questo stesso ad esercitare azioni intese ad acquisire il bene alla massa, sia entrata nel patrimonio fallimentare quale corrispettivo di tale rinunzia, e, quindi, sostanzialmente quale "controvalore" del bene.
Sul provvedimento
Testo completo
Svolgimento del processo.
L'Amministrazione finanziaria chiese l'ammissione (tardiva) in via
privilegiata, al passivo del fallimento della s.n.c. ___ di ___, di credito
per INVIM;
il curatore replico' che il privilegio era inammissibile perche'
anteriormente al fallimento l'immobile in correlazione al quale il
credito ed il relativo privilegio erano sorti era stato alienato.
Il Tribunale di Bergamo nego' il privilegio rilevando che l'immobile era
stato alienato e che nel frattempo il fallimento aveva stipulato transazione
con la quale aveva rinunziato (a domande intese) all'acquisizione del bene
alla massa.
Con sentenza del 12-2-1996 la Corte d'appello di Brescia confermo' la
pronunzia del tribunale affermando: a) che l'inserzione privilegiata al
passivo sarebbe risultata inutile, e quindi era inammissibile, dal momento che
l'immobile era stato venduto dalla societa' anteriormente al suo fallimento e
che successivamente era stata stipulata la menzionata transazione: e pertanto
non solo l'immobile non era acquisito alla massa, ma era certo che non avrebbe
potuto esserlo nemmeno in futuro;
b) che la "adombrata possibilita'" di far
valere il privilegio sulla somma acquisita al fallimento in luogo
dell'immobile non poteva essere esaminata sia perche' domanda non compresa
nelle conclusioni analiticamente formulate sia perche' domanda nuova, come
tale non proponibile per la prima volta in appello. Ha proposto ricorso per
cassazione la soccombente ha resistito con controricorso il fallimento.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo di ricorso, denunziandosi violazione e falsa
applicazione dell'art.93 della legge fallimentare, si deduce che tale norma
prescrive che in sede di verifica del passivo il giudice delegato deve
procedere unicamente all'accertamento del credito e della causa di
prelazione, e pertanto la acquisizione alla massa del bene assoggettato al
privilegio concreta questione il cui accertamento spetta al giudice del
riparto.
Il motivo e' infondato per la seguente considerazione.
La attuabilita' "in concreto" del privilegio speciale presuppone
l'acquisizione al fallimento del bene in relazione al quale il
privilegio stesso e' sorto e sul quale questo deve esercitarsi.
Consegue che - anche senza voler prendere posizione sulla questione astratta
se il potere di accertare detta acquisizione competa al giudice della
verifica o a quello del riparto - il primo di tali giudici, e quindi in
sede di verifica , deve negare l'ammissione (del credito) in via privilegiata
- e cio' per la inutilita' del relativo provvedimento - se gia' al momento
della verifica stessa sia assolutamente certo che il bene, non acquisito alla
massa, non potra' esserlo nemmeno in futuro.
Con il secondo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli
artt.2752 e 2759 c.c. e 345 c.p.c., si deduce che erroneamente la Corte
d'appello ha dichiarato inammissibile perche' nuova, la domanda intesa a
far valere il privilegio sulla somma acquisita al fallimento in luogo
dell'immobile a seguito della transazione.
La domanda difatti - che doveva ritenersi fondata perche' la somma
acquisita al fallimento con la transazione, della quale non v'era prova che
fosse novativa, concretava ricavato immobiliare, come tale omogeneo alla
natura del bene assoggettato al privilegio -