Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 7293

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In tema di limiti derivanti ai poteri degli amministratori delle società di capitali dall'oggetto sociale, l'introduzione della regola contenuta nell'art. 2384-bis cod. civ. - che esclude che sia opponibile ai terzi in buona fede l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società - comporta che la società che neghi la buona fede del terzo ha l'onere di allegare e dimostrare che l'operazione controversa rappresentava in concreto mezzo del tutto estraneo rispetto al suo fine sociale e che il terzo ne fosse consapevole; ai fini dell'opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, l'art. 2384, comma 2, cod. civ. richiede invece non la mera conoscenza dell'esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 7293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7293
Data del deposito : 26 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P V - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO s.c.r.l. (già Cassa Rurale ed Artigiana di Piove di Sacco s.c.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri 5, presso l'avv. M L, che la rappresenta e difende, insieme con l'av. E N del Foro di Padova, per procura in atti;

- ricorrente -

contro
IMM.RE SPERANZA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 19, presso l'avv. LIA A L, che la rappresenta e difende, insieme con l'avv. P C del Foro di Padova, per procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1319/03 della Corte di appello di Venezia del 5 settembre 2003. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19 gennaio 2009 dal relatore, Cons. Dott. S S;

uditi, per la ricorrente, l'avv. C A per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e, per la controricorrente, l'avv. A L Lania, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 novembre 2005 il Tribunale di Padova - pronunciando sull'opposizione proposta dalla s.r.l. Imm.re Speranza avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su richiesta della Cassa Rurale ed Artigiana di Piove di Sacco (ora Banca di Credito cooperativo di Piove di Sacco), dal Presidente dello stesso Tribunale per l'importo di L. 355.792.420, in relazione a fideiussioni prestate dall'opponente in favore della s.r.l. Ricamificio Ines - revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento della minor somma di L. 242.975.133. Osservava il Tribunale che l'estraneità della garanzia all'oggetto sociale della fideiubente non era opponibile alla banca, non essendo stata fornita prova adeguata della conoscenza da parte della stessa banca dello statuto della società garante, e che analoga considerazione valeva in ordine alla limitazione dei poteri dell'amministratore, opponibile alla banca solo se fosse stato provato che questa avesse agito intenzionalmente a danno della società ex art. 2384 c.c., comma 2. Il primo giudice accertava però che il credito della banca aveva una consistenza inferiore a quella fatta valere con il ricorso monitorio.

2. Proposto appello dalla società Imm.re Speranza, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1319/03 del 5 settembre 2003 e in riforma della decisione appellata, rigettava la domanda della menzionata Cassa Rurale. A fondamento della decisione la Corte di merito così motivava:

2.a. quanto all'estraneità della concessione delle fideiussioni ai poteri attribuiti all'organo amministrativo, circoscritti all'ordinaria amministrazione dall'art. 21 dello statuto sociale, doveva escludersi che dalle risultanze processuali emergesse la prova del dolo della banca, ossia che questa avesse agito con il consapevole intendimento di stipulare con l'amministratore privo di potere atti suscettibili di provocare un danno alla società;

2.b. a diverse conclusioni si doveva pervenire in ordine alla estraneità delle prestate fideiussioni all'oggetto della società, opponibile ai terzi non in buona fede, ex art. 2384 bis c.c.;
doveva infatti ritenersi che la mala fede del terzo ricorreva ogni qualvolta questo fosse stato in grado di rendersi conto, con l'uso della normale diligenza, della indicata estraneità, di modo che l'addotta ignoranza di tale situazione non fosse riconducibile ad un errore scusabile;
nel caso di specie, poiché la prestazione di garanzie era prevista dallo statuto della società solamente come attività accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale (compravendita, costruzione e amministrazione di immobili), non appariva sostenibile la tesi di un collegamento, sia pure indiretto, tra le finalità perseguite dalla società e l'assunzione di fideiussioni omnibus per altra società operante in un settore imprenditoriale completamente diverso;

2.c. la ricorrenza di tale nesso di

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