Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 7474

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 7474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7474
Data del deposito : 20 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

་ + ORIGINALE 07474/04 Oggetto Ammissibilità di azione per la IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dichiarazione giudiziale di LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE paternità. SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.22256/03 Cron. 14356 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. V P Presidente Rep. Dott. M. G L Consigliere Ud. 15/3/04 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Rordorf Consigliere Dott. R Dott. Gianfranco Gilardi Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: S G, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, n. 151, presso l'Avvocato Ignazio Moroni, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso ricorrente contro T M C intimata avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Roma - Sezione minorenni, nel procedimento n. 5837/02, depositato il 9.1.2003; 4 4 5 0 ! 6 0 2 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2004 dal relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno; Udito, per il ricorrente, l'Avvocato I M; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. A G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 9.5.2002 il tribunale per i mino- renni di Roma dichiarò ammissibile, ai sensi dell'arti- colo 274 c.c., l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale promossa dalla signora Maria Cristina T nei confronti del signor Giuseppe Scavuzzo, dalla relazione col quale affermava di avere avuto la figlia C T, nata a Roma il giorno 11.4.2000. Con reclamo alla corte d'appello di Roma sezione minorenni G S chiese la revoca di tale decreto, per mancanza di elementi probatori tali da far apparire giustificata la paternità attribuitagli dalla T, essendo inattendibili, a suo parere, le perso- ne ascoltate dal tribunale nel corso dell'inchiesta sommaria e significativo, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, il comportamento processua- le da lei tenuto col dichiararsi non disposta a con- C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3-2004\8 Sent 22256- 03 Scavuzzo- T .doc \ V. Proto pres. \G. Magno est. Pagina 2 di 7 sentire i prelievi necessari per l'indagine emato- genetica richiesta da esso reclamante e da eseguire stragiudizialmente. La corte d'appello adita, con decreto depositato il 9.1.2003, rigettò il reclamo, su conformi richieste dell'appellata e del procuratore generale della Repub- blica, avendo ritenuto che la non manifesta infonda- tezza della domanda era stata giustamente ravvisata dal tribunale nel carattere di confidenzialità ed affettuo- sità della relazione intercorsa fra i due contendenti, secondo le dichiarazioni rilasciate dalle persone escusse;
che, invece, nessun rilievo poteva essere at- tribuito al rifiuto della donna di sottoporsi all'esame del DNA in sede stragiudiziale, come richiesto dallo Scavuzzo. Per la cassazione di tale decreto ricorre Giuseppe Scavuzzo, con un solo motivo. L'intimata Maria Cristina T non svolge difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che il decreto motivato, avente carattere decisorio, emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, è impugnabile in cassazione a norma dell'articolo 111 Cost. (Cass. nn. 7674/2002, 1438/1990, 1503/1989), solo : C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3-2004\8 Sent 22256- 03 Scavuzzo. T .doc \ V. Proto pres.\G. Magno est.\ Pagina 3 di 7 per violazione di legge e, con riferimento alla moti- vazione, per radicale carenza, mera apparenza o intima incoerenza logica della stessa (Cass. nn. 7342/2001, 4641/1999);
il ricorso è proponibile nel termine "lungo" annuale di cui all'articolo 327 c.p.c., in caso di mancata notifica del provvedimento (Cass. nn. 10833/ 1995, 13037/1992). Il presente ricorso deve poi ritenersi ammissibile, per sostanziale raggiungimento dello scopo, trattandosi di identica destinataria, pur essendo stato rivolto е notificato nei confronti della donna in proprio, anziché nella sua qualità di madre esercente la potestà sul figlio minorenne, agente nel di lui interesse ai sensi dell'articolo 273 C.C. (Cass. nn. 5526/2001, 4306/1984). Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso deve essere rigettato per infondatezza. Con l'unico motivo, infatti, si censura il provve- dimento impugnato per mera apparenza della motivazione, laddove il giudice a quo ritiene di nessun rilievo, nella fase preliminare di delibazione dell'ammissibili- tà dell'azione, il rifiuto della T di sottoporsi alle indagini genetiche richieste da esso ricorrente e da eseguire in sede stragiudiziale;B dovendo al contra- rio tale comportamento, secondo il ricorrente, essere C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3-2004\8 Sent 22256- 03 Scavuzzo- T .doc \V. Proto pres. \G. Magno est.\ Pagina 4 di 7 considerato fonte adeguata di presunzione della manife- - al punto sta infondatezza e temerarietà dell'azione da escludere la necessità di vagliare le informazioni orali acquisite, peraltro non indicative dell'esistenza di una relazione intima fra le parti -, alla stregua degli stessi criteri utilizzati per desumere, nel caso di analogo rifiuto opposto dalla controparte, la prova della paternità. La lamentata "apparenza" della motivazione, per pretesa assoluta carenza di risposta ragionata, da parte del giudice d'appello, alle doglianze mosse sul punto dal reclamante, non sussiste. La corte territoriale ha, infatti, adeguatamente spiegato che il comportamento della donna, dichiaratasi indisponibile all'esame del DNA, non assumeva alcun rilievo e, in particolare, non era utilmente valutabile ai fini della decisione sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità, non per il fatto puro e semplice che tale contegno negativo era stato adottato dalla T nel corso del giudizio preli- minare di delibazione come mostra di ritenere invece l'odierno ricorrente bensì per il diverso motivo che l'indagine genetica era stata chiesta dallo Scavuzzo, non disposta dal giudice, e che doveva essere eseguita in sede stragiudiziale ("vertendosi nell'ambito di una C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3-2004\8 Sent 22256- 03 Scavuzzo- T .doc \V. Proto pres.\G. Magno est.\ Pagina 5 di 7 richiesta formulata dall'attuale reclamante al fine di accertarsi stragiudizialmente dell'eventuale buon di- ritto della donna"). Né il ricorrente precisa ulteriormente, limitandosi ad operare un inammissibile rinvio alle doglianze conte- nute "nell'atto di reclamo", le esatte circostanze relative alla richiesta d'indagine genetica ed ai provvedimenti giudiziali eventualmente assunti dal tribunale in merito alla stessa. Tanto basta a far ritenere infondata la censura di mera apparenza della motivazione, ed a giustificarne il ri- getto;
mentre, in relazione al sotteso profilo di vio- lazione dell'articolo 116, 2° CO.1 c.p.c., è suffi- ciente rilevare che tale vizio non è ravvisabile nel caso di specie, essendo lecito desumere argomenti di prova, secondo quanto dispone la norma citata, dal ri- fiuto ingiustificato della parte di consentire le ispe- zioni (o i prelievi e le analisi) ordinate dal giudice, non invece dall'opposizione alle indagini richieste dalla parte avversaria. Sotto altri profili, consistenti in critiche alle valu- tazioni del contenuto e della significatività, ai fini di causa, delle dichiarazioni rilasciate da persone informate dei fatti, la censura è poi inammissibile, in generale e, specialmente, per le ragioni di limitazione C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima 2004\06 Udienza 15-3-2004\8 Sent 22256- 03 Scavuzzo-T .doc \ V. Proto pres. \G. Magno est.\ Pagina 6 di 7 del ricorso ex articolo 111 Cost., sopra richiamate. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, perché l'intimata Maria Cri- stina T non vi ha svolto difese. P. Q. M. La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 15 marzo 2004. Il consigliere est. Il presidente GumpeАрмира Луст CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL

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