Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10550
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT PI nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Morelli, di fiducia;
avverso la sentenza del Tribunale di ER quale giudice di appello, in data 15/3/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.AT PI ricorre avverso la sentenza in data 15.3.2022, del Tribunale di ER, quale Giudice di appello, confermativa della sentenza del giudice di Pace di Pisticci del 3/3/2021 che lo aveva condannato alla pena di euro 300,00 di multa per il delitto di cui all'art. 633 c.p.,chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. Deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. rilevando come l'incipit della sentenza impugnata rechi la descrizione di un fatto diverso da quello riportato nel capo di imputazione. Lamenta, con il secondo motivo, che il giudice avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente per fatti diversi da quelli indicati nel capo di imputazione, circoscritto all'episodio del 23 settembre 2017. Deduce ancora, con il terzo motivo, vizio di motivazione poiché il ricorrente sarebbe stato condannato erroneamente per una condotta posta in essere dal fratelloX AT AN ed eccepisce ,con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge per avere i giudici di merito posto a fondamento della decisione le dichiarazioni di AT AN, inutilizzabili perché rese da chi un quel

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