Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10550
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L P nato a P il 15/10/1946 rappresentato e difeso dall'avv. D M, di fiducia;
avverso la sentenza del Tribunale di Matera quale giudice di appello, in data 15/3/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere L A: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale F M ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.L P ricorre avverso la sentenza in data 15.3.2022, del Tribunale di Matera, quale Giudice di appello, confermativa della sentenza del giudice di Pace di P del 3/3/2021 che lo aveva condannato alla pena di euro 300,00 di multa per il delitto di cui all'art. 633 c.p.,chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. Deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. rilevando come l'incipit della sentenza impugnata rechi la descrizione di un fatto diverso da quello riportato nel capo di imputazione. Lamenta, con il secondo motivo, che il giudice avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente per fatti diversi da quelli indicati nel capo di imputazione, circoscritto all'episodio del 23 settembre 2017. Deduce ancora, con il terzo motivo, vizio di motivazione poiché il ricorrente sarebbe stato condannato erroneamente per una condotta posta in essere dal fratelloX L G ed eccepisce ,con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge per avere i giudici di merito posto a fondamento della decisione le dichiarazioni di L G, inutilizzabili perché rese da chi un quel momento aveva assunto al qualità di indagato e comunque inattendibili. Rileva con il successivo motivo come il giudice di merito abbia erroneamente ravvisato il reato pur in presenza di una condotta circoscritta nel tempo che non ha causato il depauperamento delle facoltà di godimento del bene;
contesta, infine, la legittimità del possesso del terreno da parte della p.o. Rinaldi ed allega di essere l'effettivo possessore del bene acquisito per usucapione.
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