Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2003, n. 7033

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Ai fini della concessione degli sgravi contributivi in favore delle imprese artigiane operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei relativi requisiti va operata avendo esclusivamente riguardo alla legislazione che li prevede, che ha carattere di specialità rispetto alle norme in materia di inquadramento dell'impresa ai fini previdenziali (art. 49, legge n. 88 del 1989) e, conseguentemente, al fine di accertare la natura industriale o artigianale dell'attività deve farsi riferimento soltanto all'art. 2195, n. 1, cod. civ., ed alla legge quadro n. 443 del 1985 (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la natura artigiana di un'impresa esercitata da una società di fatto, sul rilievo che queste ultime sarebbero a tutti gli effetti delle società in nome collettivo, senza considerare che alle medesime si applica invece la disciplina stabilita per la società semplice, ovvero per la società in nome collettivo irregolare, a seconda della natura dell'attività svolta, ed affermando inoltre che tutte le società collettive, in mancanza di prova contraria, dovrebbero reputarsi società commerciali).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2003, n. 7033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7033
Data del deposito : 8 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Presidente -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LUCIA GUIDO in A, DI PALMA ANTONIETTA, DE LUCIA MARIA GIOVANNA, tutti da A e soci della C.E.A.C. S. di f., elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISMONDA N. 13, presso lo studio dell'avvocato S, rappresentati e difesi dall'avvocato T R, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, F C, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 62/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 28/04/00 - R.G.N. 162/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. G V;

udito l'Avvocato R;

udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Guido De Lucia, Antonietta Di Palma e Maria Giovanna De Lucia, soci della società di fatto C.E.A.C., proponevano opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento dell'INPS per quote contributive non versate per il periodo dal 1 gennaio 1989 al 31 marzo 1991. Deducevano che tale somma non era dovuta e che anzi essi avevano richiesto la restituzione di quanto indebitamente versato. Il Pretore rigettava l'opposizione ritenendo che la società dovesse essere inquadrata nel terziario, in un settore cioè escluso dal beneficio degli sgravi contributivi.
A seguito di gravame dei soci della società, il Tribunale di Benevento con sentenza del 28 aprile 2000 rigettava l'appello e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che la questione da risolvere atteneva all'inquadramento della società C.E.A.C. tra le imprese artigiane ed alla conseguente applicazione delle norme regolanti gli sgravi contributivi per tali imprese se operanti nel Mezzogiorno giusta le leggi 12 maggio 1976 n. 183, 25 ottobre 1968 n. 1089 nonché il testo unico approvato con d.p.r. n. 218 del 1978. Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto
dal Pretore, l'attività svolta dalla società C.E.A.C, non poteva collocarsi nel terziario ma alla società non spettava ugualmente il beneficio degli sgravi contributivi poiché dalle risultanze processuali non emergevano gli elementi richiesti dalla legge n. 443 del 5 agosto 1985 per considerare la C.E.A.C. una impresa artigiana.
Ed invero le

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi