Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/11/2019, n. 29465

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/11/2019, n. 29465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29465
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7412-2019 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI ANTONELLI

15, presso lo studio dell'avvocato P L, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

P C N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI

30, presso il dott. A P, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI D'AMBROSIO;

- controricorrente -

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI

11, presso lo studio dell'avvocato A P, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - nonchè

contro

CAPOTORTI VALERIA e TEDONE RAFFAELE;

- intimati -

per règolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.14666/2018 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2019 dal Consigliere L T;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo, con le conseguenze di legge.

RITENUTO che

l'avv. C N P, in servizio nel ruolo professionale legale dell'INPS, con ricorso al TAR del Lazio - Roma ha chiesto, fra l'altro, l'annullamento delle determinazioni dell'INPS n. 118, n. 132 e n. 147 del 3 ottobre 2018 di conferimento degli incarichi di coordinamento rispettivamente centrale e territoriale dell'Area Professionale Legale attribuiti agli avvocati Angelo Guadagnino (Coordinatore centrale per le Risorse Umane), Raffaele Tedone (Coordinatore Regionale Legale in Puglia) e Valeria Capotorti (Coordinatore Distrettuale Legale di Bari) domandando, altresì, l'annullamento degli atti presupposti, ivi comprese la determinazione Ric. 2019 n. 07412 sez. SU - ud. 08-10-2019 -2- presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018, con la quale sono stati adottati i "Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica nonché la nota dell'Istituto n. 2772/2018 recante l'interpello conclusosi con i suddetti conferimenti di incarichi;
che l'avvocato Guadagnino - dopo essersi costituito dinanzi al Giudice amministrativo, eccependone preliminarmente in difetto di giurisdizione - con il presente ricorso chiede, con un unico motivo, che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in particolare del TAR Lazio - Roma) e che sia affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in quanto la controversia instaurata dall'avv. Punzi ha ad oggetto le selezioni previo interpello per l'attribuzione degli incarichi suindicati (svoltesi secondo la procedura indicata nella Determinazione presidenziale n. 33 del 5 aprile 2018), cui ha partecipato senza esito favorevole anche il ricorrente originario e non una procedura concorsuale volta all'assunzione da parte di una pubblica amministrazione;
che alla medesima conclusione perviene l'INPS che propone controricorso con ricorso incidentale per un motivo;
che, invece, l'avv. Punzi, nel proprio controricorso, chiede la dichiarazione di inammissibilità (per genericità e mancato rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione) oppure, in subordine, il rigetto del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, nella specie, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo, in quanto la propria impugnazione non è limitata agli atti della selezione ma è rivolta soprattutto agli atti presupposti i quali sono atti di macro- organizzazione, che riguardano l'assetto di tutta l'Area legale dell'Istituto e le modalità di attribuzione degli incarichi che si applica a tutto il personale;
Ric. 2019 n. 07412 sez. SU - ud. 08-10-2019 -3- che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo perché la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
che in prossimità della camera di consiglio tutte le parti hanno depositato memorie illustrative, ribadendo le loro originarie conclusioni, anche alla luce di quelle del P.M.

CONSIDERATO che

preliminarmente va precisato che non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità proposta nel proprio controricorso dall'avv. Punzi, per asserita genericità e mancato rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione;
che in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di queste Sezioni Unite il ricorso per regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla "potestas judicandi" del giudice adito - salvo il rispetto dell'onere di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.vedi Cass. SU 7 novembre 2013, n. 25038 - deve contenere, a pena di inammissibilità, soltanto l'esposizione sommaria dei fatti di causa per consentire alla Suprema Corte di conoscere dal ricorso, senza attingere "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, e delle posizioni in esso assunte dalle parti, pur se in funzione della sola questione di giurisdizione che essa è chiamata a decidere, potendo anche non Ric. 2019 n. 07412 sez. SU - ud. 08-10-2019 -4- contenere i motivi specifici di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice che ha la giurisdizione o delle norme e delle ragioni di fatto o di diritto su cui è sostenuto (Cass. SU 20 febbraio 2017, n. 4308;
Cass. SU 18 maggio 2015, n. 10092;
Cass. SU 16 maggio 2013, n. 11826;
Cass. SU 9 giugno 2004, n. 10980;
Cass. SU 20 ottobre 2000, n. 1129 nonché Cass. SU n. 1542 del 1977;
Id. n. 1923 del 1977;
Id. n. 4837 del 1977;
Id. n. 1290 del 1983;
Id. n. 224 del 1984;
Id.. n. 1540 del 1993);
che, nella specie, il ricorso risulta essere formulato in modo conforme al suddetto principio perché in esso sono esposti gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, con l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del titolo della domanda nonché con la specificazione del procedimento cui si riferisce l'istanza e della fase in cui si trova, il che consente la verifica del rispetto delle condizioni per la
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