Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2017, n. 18984

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In materia di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la sospensione cautelare - la cui "ratio" va identificata nell’esigenza di elidere lo "strepitus fori" che può conseguire alla contestazione di un reato a carico di un professionista - non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né una forma di sanzione anticipata, bensì un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa ed a carattere provvisorio, con la conseguenza che la novellata disciplina ad esso relativa, prevista dall’art. 60 della legge n. 247 del 2012, non trova applicazione retroattiva secondo il disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 65 della medesima legge, che regolano esclusivamente la successione di norme del codice deontologico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2017, n. 18984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18984
Data del deposito : 31 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

189 841 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE AVVOCATI GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - Presidente Sezione - STEFANO SCHIRO' Ud. 04/04/2017 - GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione - PU R.G.N. 20688/2016 ANIELLO NAPPI - Consigliere - Cear. 18984 Rep. Consigliere -PIETRO CAMPANILE С.І. - Rel. Consigliere - ULIANA ARMANO PASQUALE D'ASCOLA Consigliere - GIUSEPPINA - Consigliere - LUCIANA BARRECA Consigliere - MILENA FALASCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20688-2016 proposto da: MI RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA GAMBOGI;
inm 252,

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DEL DISTRETTO DI BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata in data 11/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti del processo Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna ha disposto, con decisione in data 16 giugno 2014, l'applicazione all'avvocato Francesco Miraglia della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense ex art 43 r.d.l. 1578/1933 a seguito della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per i reati di cui agli artt 56 e 629 cod.pen. per aver compiuto atti idonei a costringere una sindacalista, che gli riteneva avesse danneggiato un proprio cliente,a versare allo stesso la somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno, dietro minaccia di divulgare fotografie che ritraevano nuda la donna Il COA di Bologna ha ritenuto che tale sentenza , sebbene di primo grado, fosse di significativa rilevanza ai fini della ricorrenza del fumus boni juris relativo alla sussistenza della lesione al decoro della professione forense, anche tenuto conto che il fatto costitutivo del или Ric. 2016 n. 20688 sez. SU - ud. 04-04-2017 -2- reato, di oggettiva gravità, era stato commesso dall'avvocato Miraglia nel corso della gestione di un incarico professionale, per asserite ragioni di tutela del suo assistito A seguito di impugnazione da parte dell'avvocato Francesco Miraglia, che ha lamentato l'erronea applicazione della previgente normativa in tema di sospensione cautelare in luogo della nuova,più favorevole, in forza del combinato disposto degli artt. 60 e 65 legge 247 /2012,il Consiglio Nazionale Forense ha confermato, in data 11 giugno 2016, la decisione COA di Bologna. Avverso questa decisione propone ricorso l'avvocato Francesco Miraglia con sei motivi. Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna, al Consiglio Distrettuale di disciplina del distretto di Bologna ed al Consiglio Nazionale Forense. Gli intimati non hanno presentato difese. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso, in relazione al Consiglio Nazionale Forense, deve ritenersi inammissibile, atteso che il CNF è il giudice che ha emesso la decisione qui impugnata e che per definizione non può essere parte del procedimento di impugnazione.

2.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.132 cod.proc.civ in combinato disposto con l'art. 111 Cost., in relazione alla applicazione dell'art.43 r.d.l. n.1578/33 in luogo del nuovo art. 60 della legge 247/12. Rileva il ricorrente che la motivazione deve essere reale e non apparente, per assolvere alla funzione di garanzia ad essa affidata dall'ordinamento . um Ric. 2016 n. 20688 sez. SU - ud. 04-04-2017 -3- Si duole della carenza di motivazione in ordine alla scelta di applicare la previgente normativa in materia di sospensione cautelare in luogo delle nuove norme, più favorevoli al reo, applicabili in base alle previsione dell'art.65 della legge 247/12 anche ai procedimenti disciplinari in corso.

3.Il motivo è infondato . Il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'articolo 65, comma 5 della legge 247 /12, nel prevedere che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico, per cui essendo la sospensione cautelare di fonte legale e non deontologica , come la prescrizione, ad essa non si applicano le previsioni dell'articolo 65 co 5 della nuova legge professionale 4.Il Collegio ritiene che nella specie non ricorre la dedotta violazione dell'articolo 132 c.p.c. per mancanza o per motivazione apparente, in quanto il Consiglio Nazionale ha preso in esame il motivo di impugnazione relativo all'applicabilità della nuova norma sulla sospensione cautelare e lo ha rigettato con adeguata motivazione . Nella sostanza le censure del ricorrente attengono alla erronea motivazione in ordine alle ragioni della scelta operata dal Consiglio Nazionale, che non avrebbe esaminato i molteplici profili evidenziati dal ricorrente ai fini dell'applicazione dell' articolo 60 della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, erroneamente parificando l'istituto della sospensione cautelare alla prescrizione.

5. Tale profilo della censura è inammissibile in quanto il presente ricorso è soggetto ratione temporis all'applicazione dell'articolo 360 n.5 cinque cod proc civ riformulato dall'art 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,che introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo Ric. 2016 n. 20688 sez. SU-ud. 04-04-2017 -4- all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia

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