Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2022, n. 25079

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In tema di illeciti amministrativi, l'aggravamento della sanzione derivante dalla reiterazione della condotta di vendita o somministrazione di tabacco a minori, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del r.d. n. 2316 del 1934, come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012, nel testo anteriore all'ulteriore modifica recata dall'art. 24 del d.lgs. n. 6 del 2016, applicabile "ratione temporis", è escluso quando il soggetto sanzionato abbia eseguito il pagamento in misura ridotta ex art. 16, l. n. 689 del 1981, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5, della l. n. 689 del 1981, che si applica anche alla violazione di cui all'art. 25, comma 2, del r.d. n. 2316 del 1934, non rilevando in senso contrario il fatto che quest'ultima disposizione sanziona la vendita o somministrazione di tabacchi a minori.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2022, n. 25079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25079
Data del deposito : 22 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 28611/2017 Numero sezionale 446/2022 Numero di raccolta generale 25079/2022 Data pubblicazione 22/08/2022 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI FELICE MANNA Presidente AMMINISTRATIVE LORENZO ORILIA Consigliere Ud.01/03/2022 PU A C Cons. Rel. R.G.N. MILENA FALASCHI Consigliere 28611/2017 ANTONIO SCARPA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28611/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e domiciliata presso quest'ultima in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12. – ricorrente –

contro

F G in proprio e quale legale rappresentante di GIOVANNINI FANCO & C. sas, rappresentato e difeso dall'avvocato S F M e domiciliato presso lo studio dell'avvocato S S in ROMA, VIA DELLA BALDUINA, 66. – controricorrente e ricorrente incidentale – Numero registro generale 28611/2017 Numero sezionale 446/2022 Numero di raccolta generale 25079/2022 Data pubblicazione 22/08/2022 avverso la sentenza n. 136/2017 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO, depositato il 06/06/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere A C;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dottor C M, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
Udito l'avvocato Generale dello Stato Pio Giovanni Marrone, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati e insiste per l'accoglimento. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. Franco G - accomandatario della società G Franco & C. s.a.s., titolare di una rivendita di tabacchi in Rovereto - è stato sanzionato dall'Agenzia delle Dogane, con ordinanza ingiunzione n. 7779 del 22.1.2016, per aver venduto tabacco a persona minorenne in data 22.10.2015. Nel conseguente giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione la Corte di appello di Trento, confermando la sentenza di primo grado, ha accertato la responsabilità del G per l'illecito ascrittogli, ma ha eliminato la maggiorazione per reiterazione che era stata applicata dall' Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 25, comma 2, R.D. 2316/1934, in relazione ad un pregresso episodio di vendita di tabacchi a minore, risalente al 2013. Esclusi gli effetti della reiterazione, i limiti edittali della sanzione 2 di 6 Numero registro generale 28611/2017 Numero sezionale 446/2022 Numero di raccolta generale 25079/2022 Data pubblicazione 22/08/2022 sono stati ritenuti non quelli a cui era parametrata l'ordinanza- ingiunzione (da € 500 ad € 2.000, oltre alla sospensione dell'attività per tre mesi) bensì quelli della sanzione base (da € 250 ad € 1.000). A fondamento di quest'ultima statuizione la corte territoriale ha valorizzato il rilievo che il G si era avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata per il primo illecito accertato;
circostanza, questa, ritenuta idonea ad escludere, ai sensi dell'art.

8-bis, comma 5, L. n. 689/1981
, l'aumento di sanzione connesso alla reiterazione dell'illecito. L'Agenzia delle Dogane e

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