Cass. civ., sez. VI, sentenza 29/07/2010, n. 17704
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Va incluso ogni profilo di contrasto fra gli articoli 3 e 24 Cost. e la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ., applicabile anche in tema di procedimento disciplinare notarile, secondo cui il termine annuale di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, anzichè dall'avviso di comunicazione o dalla notifica della stessa. Deve infatti ritenersi che - anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale - una diversa disciplina del termini in argomento sconvolgerebbe il sistema delle impugnazioni nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio" a norma dell'art. 133 cod. proc. civ.. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.).
L'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69) applicabile "ratione temporis", deve essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive; tale istituto, pertanto, può trovare applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine.
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità.
Il procedimento in cassazione relativo ad un giudizio disciplinare notarile si applica il rito camerale, sia nel regime anteriore al d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 che in quello successivo. In tale procedimento, pertanto, non trova ingresso l'art. 380 bis cod. proc. civ., che riguarda le ipotesi in cui il rito camerale sia solo eventuale, ma si applica, invece, l'art. 380 ter cod. proc. civ., che, sia pure con riguardo ai regolamenti di competenza e di giurisdizione, disciplina le modalità del rito camerale nei casi di trattazione necessaria in camera di consiglio; pertanto, nel procedimento in questione il presidente può sia nominare un relatore per l'eventuale relazione, sia richiedere al P.M. conclusioni scritte.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TI SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SAVONAROLA 39, presso lo studio dell?avvocato PALMIERI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall?avvocato PRESTIGIACOMO MARIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D?APPELLO DI PALERMO, CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PALERMO;
- intimati ?
avverso la sentenza n. 56/2009 della CORTE D?APPELLO di PALERMO del 23.10.09, depositata il 12/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
E? presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Di AT SA ha proposto ricorso per cassazione notificato al P.G. presso la corte di appello di Palermo nonche? al Consiglio Notarile di Palermo, avverso la decisione della Corte di appello di Palermo, che, nel procedimento disciplinare a suo carico, aveva dichiarato l?inammissibilita? dell?appello per il decorso termine di cui all?art. 327 c.p.c., dalla data del 17.12.2007, in cui era stata depositata la sentenza del tribunale di Palermo, a quella del 28.4.2009, in cui era stata proposta l?impugnazione. Il P.G. ha chiesto l?accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. In via preliminare va rilevato che ritualmente il presente procedimento camerale si e? sviluppato con conclusioni scritte del P.G. (arg. ex art. 380 ter c.p.c.) in luogo della relazione del consigliere relatore (arg. ex art. 380 bis c.p.c.), non dovendosi ritenere la prima modalita? necessaria ed esclusiva nel procedimento disciplinare notarile di legittimita?. Va in proposito ribadito quanto gia? affermato da questa Corte (ord. n. 6937 del 2010), secondo cui, poiche? il procedimento in cassazione nel giudizio disciplinare notarile sia nel regime anteriore al D.Lgs. n. 249 del 2006 sia in quello successivo segue il rito camerale, essendovi due
specie di procedimento in camera di consiglio dopo il D.Lgs. n. 40 del 2006, e cioe? quella di cui all?art. 380 bis e quella di cui
all?art. 380 ter, a tale procedimento va applicata quest?ultima disciplina, poiche? trattasi di procedimento a decisione necessaria camerale.
1.2. L?argomentazione va condivisa.
La L. n. 89 del 1913, art. 158 ter, aggiunto dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 46 si limita a statuire al comma quarto che La
Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
Con tale disposizione si statuisce, quindi, che il procedimento di legittimita? segue necessariamente il rito camerale e non solo eventualmente, allorche? ricorranno le ipotesi di inammissibilita? o di manifesta fondatezza o infondatezza (art. 375 c.p.c., nn 1 e 5). A parte le prescrizioni che siano "sentite le parti" e che la decisione sia emessa "con sentenza" e non con ordinanza, la norma suddetta null?altro dispone.
Occorre, quindi far riferimento alle norme del codice di procedura civile, in tema di ricorso per cassazione, trattato con rito camerale
(come avviene per il procedimento davanti alla corte di appello, L. n. 89 del 1913, ex art. 158 bis).
1.3. Quanto alle modalita? del rito camerale in cassazione, va osservato che quelle previste dall?art. 380 bis c.p.c. riguardano appunto le ipotesi in cui il rito camerale e? solo eventuale, ravvisando il consigliere relatore le ipotesi di soluzione della decisione, di cui all?art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5. Quando invece il rito camerale e? disposto non sulla prognosi della soluzione del ricorso in una delle ipotesi specifiche previste dalla legge (art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5) , ma sulla base dell?oggetto del ricorso, e quindi, della natura della questione trattata, a prescindere da ogni ipotesi di