Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2023, n. 27892

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2023, n. 27892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27892
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 3884/2021 Numero sezionale 1716/2023 Numero di raccolta generale 27892/2023 Data pubblicazione 03/10/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE- DANILO SESTINI Consigliere CESSIONE DEL CREDITO DA PASQUALE GIANNITI Consigliere - Rel. RISARCIMENTO DEL DANNO STEFANIA TASSONE Consigliere Ud. 09/05/2023 PU ANNA MOSCARINI Consigliere Cron. R.G.N. 3884/2021 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3884/2021 proposto da: Consorzio Apulia Car Service in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avvocato S V;
-ricorrente -

contro

Allianz Spa;
- intimata - avverso la sentenza n. 806/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 30/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2023 dal Consigliere P G;
1 Numero registro generale 3884/2021 Numero sezionale 1716/2023 Numero di raccolta generale 27892/2023 Data pubblicazione 03/10/2023 FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio Apulia Car Service ricorre contro la sentenza n. 806/2020 del Tribunale di Brindisi, che - accogliendo l'appello proposto dalla compagnia Allianz s.p.a. in qualità di impresa designata dalla Consap per la Regione Puglia per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada avverso la sentenza n. 614/2014 del Giudice di pace di Fasano – ha rigettato la domanda risarcitoria che era stata proposta in primo grado dal Consorzio Apulia Car Service.

2. Questi in breve i fatti. In data 23 aprile 2012 si verificava un sinistro stradale in Fasano in occasione del quale l'autovettura Opel Agila di proprietà di Marilena Brescia riportava danni. Con convenzione 8 maggio 2012 la Brescia cedeva il proprio credito al Consorzio Apulia Car Service. In particolare, in base alla clausola n. 7, espressamente sottoscritta dalle parti, < impegna a rifondere al danneggiato gli importi conseguiti dai debitori e relativi al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali diversi dal risarcimento pertinente al danno>>. Il Consorzio, quale cessionario del credito della Brescia, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Fasano N V e la compagnia Allianz s.p.a., quale impresa designata dalla Consap per la Regione Puglia per la gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada) per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 1680 a titolo di risarcimento danni subiti dall'autovettura Opel in occasione del sinistro. Si costituiva la compagnia che in via preliminare eccepiva la nullità del contratto di cessione del credito ed il difetto di legittimazione attiva del cessionario, mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea. 2 Numero registro generale 3884/2021 Numero sezionale 1716/2023 Numero di raccolta generale 27892/2023 Data pubblicazione 03/10/2023 Il convenuto N V rimaneva contumace. Il Giudice di Pace: dapprima, respingeva le eccezioni preliminari della convenuta;
poi, istruiva la causa mediante l'acquisizione delle produzioni documentali effettuate dalle parti nonché mediante assunzione di prove orali;
infine, pronunciava sentenza n. 614/2014 con la quale condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Consorzio attoreo della somma risarcitoria di euro 1.505 (compreso iva), oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la compagnia assicuratrice, nella suddetta qualità, riproponendo le ragioni svolte in primo grado e censurando la erronea interpretazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. Il Consorzio si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata, mentre N V rimaneva contumace. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza qui impugnata, come sopra rilevato, accoglieva l'appello, e, per l'effetto, rigettava la domanda risarcitoria, proposta in primo grado dal Consorzio, e condannava quest'ultimo alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza del giudice di appello

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi