Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2017, n. 3384
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
Sul provvedimento
Testo completo
03384/17 FEB. 2017 AULA 'B' T T I R I D E T Oggetto N E REPUBBLICA ITALIANA S E U L L O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 513/2015 E N O I Z A Cron. 3384 SEZIONE LAVORO R T S I G E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. T N E S E Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Ud. 01/12/2016 Dott. AMELIA TORRICE Consigliere PU Dott. DANIELA BLASUTTO Rel. Consigliere Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere Dott. IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 513-2015 proposto da: C. F. [...], DELLA GA ROBERTO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, studio dell'avvocato LETIZIA TILLI,presso lo rappresentato e difeso dall'avvocato TI CIPRIETTI, giusta delega in atti;
ricorrente - 2016 contro 4212 COMUNE SAN SALVO;
intimato - Nonché da: COMUNE SAN SALVO P. I. 00247720691, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, BAIAMONTI 10, presso lo studio VIA ANTONIO dell'avvocato LUCA SEMPRONI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SONNINI giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C. F. [...], DELLA GA ROBERTO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, lo studio dell'avvocato LETIZIApresso TILLI, TI rappresentato e difeso dall'avvocato CIPRIETTI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 610/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/06/2014, R.G. N. 776/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato ALBERTO SOGNA per delega verbale TI CIPRIETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso principale, assorbito per il rigetto del ricorso l'incidentale. RG 513/2015 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. LL TT RO ha prestato lavoro in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in favore del Comune di San Salvo in qualità di educatore, svolgendo la propria prestazione presso la Casa Famiglia di Alidoro, nel periodo 2.12.2002-8.5.2004, ma con contratto stipulato soltanto in data 8.1.2003. Il lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune a decorrere dal 2.12.2002 e la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento stipendiale proprio dell'inquadramento in cat. C1 del C.C.N.L. comparto Enti locali e quanto percepito dal ricorrente nello stesso periodo.
2. La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza n. 610/2014, confermando la pronuncia del Tribunale di Vasto, ha accolto l'eccezione preliminare di prescrizione dei crediti ed ha respinto la domanda di conversione del rapporto, ritenendo ostativa la circostanza della concomitante attività lavorativa svolta dal ricorrente in favore di altro datore di lavoro, in violazione del dovere di esclusività della prestazione alle dipendenze di un ente pubblico.
3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il LL TT con due motivi. Il Comune di San Salvo resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo. Resiste al ricorso incidentale il LL TT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale ritenuto validi, ai fini interruttivi della prescrizione, né la missiva in data 3 febbraio 2005, né quella del 22 giugno 2006, né la comunicazione della Direzione provinciale del lavoro di Chieti del 23 febbraio 2007. Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, tali atti non riguardavano solo l'impugnativa stragiudiziale della risoluzione del rapporto di lavoro, ma avevano ad oggetto anche le spettanze retributive derivanti dal contratto di lavoro stipulato in data 8 gennaio 2003. 2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53, commi 6-13, D.Lgs. n. 165/01, art. 60 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 98 Cost., nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione. Le previsioni normative del T.U. n. 3/57, riguardanti il rapporto di pubblico impiego e il regime delle incompatibilità, vietano al pubblico dipendente le attività industriali, commerciali, agricole e professionali svolte in modo continuativo, intenso e professionale e dunque in modo prevalente e lucrativo. L'art. 53 D.Lgs. n. 165/01, accanto alla