Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2022, n. 18688
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NA IA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: FI OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
ud/o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE cbé ha concluso chiedendo tAiAt OL, I.AYvv ugto il difensore 01,-62-e t la44,' 2 14: CAMERALIZZATA rocoAqt,^4."-'
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 11.2.2020 il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal giudice di Pace di Sala Consilina nei confronti di DI GI che aveva assolto il predetto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen.. In particolare, all'DI era ascritto per avere a mezzo email del 24 ottobre 2013 indirizzata all'Allianz Assicurazioni offeso la reputazione di ON UC con le frasi << Ha bisogno di soldi di provvigione per sopravvivere>> e lo accusava di essersi appropriato di euro 50 in più rispetto al prezzo delle polizze.
2.Ricorre per cassazione la parte civile, ON UC, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi.
2.1. Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 60, 63, 64, 192, comma 3, 197, 197-bis, 198, 210, 511, 526, 546, comma 1 lett. e), 598 del codice di rito ie agli artt. 191, 526 e 606 comma 1, lett. C) e comma 2-bis del codice di rito. In particolare, si assume che nel momento in cui il teste LS si è autoaccusato del reato che lo stesso tribunale oggi afferma oggettivamente sussistente e al predetto soggettivamente attribuibile, il giudice di pace avrebbe dovuto interrompere l'esame del teste al fine di adottare anche nei riguardi dei terzi le garanzie sottese agli articoli 60, 63, 64 del codice di rito, dovendosi applicare al caso di specie i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 33583 del 26 Marzo 2015 in tema di indagato <
ne discende che, non risultando rispettate le disposizioni di cui alle norme processuali su indicate, il contenuto della deposizione del LS è inutilizzabile sia contra se sia nei riguardi dei terzi.
2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione delle norme penali e processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e decadenza e comunque degli articoli 110, 595 cod. pen., 2043, 2055 e 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., 111 Cost., 192, commi 1 e 3, 197, 197-bis, 198 e 210 comma 6 del cod. proc. pen., in relazione agli articoli 511, 526, 546 comma 1 lett. e) (omessa pronuncia), 573, 598 e 606 comma 1 lett. BeCe comma 2- bis del codice di rito;
trattandosi di appello ai soli effetti civili il tribunale avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'DI secondo un profilo di colpevolezza anche civilistico e non limitarsi a confermare una sentenza penale non impugnata dal P.M. agli effetti penali o comunque la mera assoluzione in essa adottata. Anche a escludersi che la deposizione del LS possa configurare un mero espediente difensivo per averlo il prevenuto indicato come teste decorsi diversi anni dal fatto e dall'inizio del dibattimento, l'DI dovrebbe ritenersi comunque concorrente nella diffamazione in forza degli articoli 110 cod. pen., 2043 e 2055 cod. civ. (fatto dannoso imputabile a più persone) in relazione alla causazione del relativo danno;
in ciò integrandosi, quindi, l'errata valutazione della deposizione del predetto ex articolo 192 del codice di rito, la omessa pronuncia sul punto e la violazione di legge in tema di applicazione delle norme sul concorso eventuale di persona.
2.3. Col terzo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, segnatamente degli articoli 507, 573, 603 del codice di rito, lamentando il mancato rinnovo della deposizione del LS pregiudiziale alla sua